Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: niente notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1848 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ex legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e il decorso di sei mesi senza che l’amministrazione provveda integrano l’inadempimento che legittima l’actio iudicati. Accertata la perdurante inerzia della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente e, in caso di mancata rifusione, sono eseguite dal medesimo Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in sede di equa riparazione ex legge n. 89/2001, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di una somma, oltre interessi dalla domanda. Il titolo è stato notificato e munito di formula esecutiva; è divenuto definitivo.

Dopo aver inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, la ricorrente ha atteso invano per sei mesi il pagamento. Rimasto inerte il Ministero, non costituito in giudizio, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione del decreto e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il punto di diritto affrontato dal Collegio riguarda le condizioni di ammissibilità dell’actio iudicati nei confronti delle amministrazioni per i crediti riconosciuti dai decreti ex legge n. 89/2001. Il TAR rivede espressamente la propria precedente giurisprudenza e ritiene non più necessari, per questa categoria di ottemperanze, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato che il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata, che la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 è stata presentata e che sono decorsi sei mesi senza alcun pagamento, il Collegio qualifica l’inerzia del Ministero come inadempimento e dichiara fondato il gravame.

L’accoglimento è limitato alla domanda di pagamento dell’indennità con gli interessi. Il difensore distrattario delle spese liquidate dalla Corte d’appello non si è costituito, cosicché su quel capo il ricorso non può trovare accoglimento. Il Ministero è quindi tenuto a eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Quanto alle spese di lite, il Collegio le liquida d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il Commissario nominato: il TAR applica il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, richiama ragioni di economia processuale e il principio del buon andamento, e argomenta per analogia dagli artt. 95 e 510 c.p.c., che nell’espropriazione forzata pongono le spese a carico del debitore e ne consentono il soddisfacimento con il ricavato, in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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