Manufatti amovibili su demanio marittimo e mantenimento annuale fino alla gara (TAR Puglia n. 937 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 131/2024 come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, autorizza i titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo a mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo e fino all’aggiudicazione delle procedure selettive. La facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’Amministrazione, poiché diversamente la norma sarebbe priva di contenuto dispositivo. La clausola di salvezza riguarda solo i provvedimenti di demolizione già adottati ed eseguiti, o rispetto ai quali vi sia stata acquiescenza; essa non opera quando l’ingiunzione sia stata sospesa in via cautelare dal giudice amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente gestisce un’area demaniale marittima in forza di un atto di concessione per attività turistico-ricreative e ha realizzato opere amovibili munita di titolo edilizio. Il Comune di Fasano ha ingiunto la rimozione delle strutture, contestando la violazione della clausola di stagionalità prevista dal titolo, per omesso smontaggio al termine della stagione estiva 2022.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento del diritto al mantenimento temporaneo delle strutture. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare con decreto monocratico e successiva ordinanza, sospendendo gli effetti dei provvedimenti. Nel corso del giudizio è intervenuta una modifica normativa, che ha reso necessaria la verifica della persistenza dell’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che le opere sono collocate in area demaniale detenuta in virtù di concessione e che il Comune ha contestato unicamente la mancata ottemperanza all’obbligo di smontaggio stagionale. La questione giuridica centrale riguarda quindi la portata del comma 3-bis inserito nell’art. 3 legge n. 118/2022 dal d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024.

Secondo il TAR, la lettera e la ratio della norma indicano che il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali concessionari al mantenimento annuale delle strutture, anche in presenza di un vincolo di stagionalità, fino alla data di aggiudicazione delle procedure di gara per le nuove concessioni. L’esercizio di tale facoltà non richiede appositi atti di assenso: diversamente, la disposizione si ridurrebbe a confermare un potere già attribuito all’Amministrazione, risultando priva di reale contenuto dispositivo.

Il Collegio affronta poi la clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione. Essa non impedisce il mantenimento delle strutture nel caso concreto, perché gli effetti dell’ingiunzione ripristinatoria sono stati sospesi dal TAR con il decreto monocratico e la successiva ordinanza cautelare; il provvedimento non ha quindi prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo della norma.

Il TAR precisa che la salvezza può riguardare solo i provvedimenti già adottati ed eseguiti, o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. Una lettura diversa creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di un’ingiunzione e coloro che, in identica situazione di fatto e di diritto, non siano stati incisi da un analogo provvedimento repressivo per ragioni contingenti.

Su queste basi il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo gli effetti del provvedimento comunale superati dalla normativa intervenuta in corso di causa. Le spese sono integralmente compensate in ragione della natura formale della decisione e della sopravvenienza normativa successiva alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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