Comunicazione di avvio del procedimento e nota interlocutoria non impugnabili (Cons. Stato n. 6476 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire, recante l’indicazione del responsabile e l’invito a presentare osservazioni, ha natura endoprocedimentale e non esprime la volontà definitiva dell’amministrazione: è pertanto priva di efficacia lesiva e non impugnabile. La mancata emanazione dell’atto finale non determina alcuna formazione tacita di rigetto per silentium, abilitando al più il privato alla proposizione del ricorso avverso il silenzio. La nota con cui l’amministrazione chiarisce la stretta correlazione tra opere di urbanizzazione e fabbricati, nel senso del differimento della rimessa in pristino, è atto meramente interlocutorio e non preclude il riavvio dei lavori assentiti: anche essa è priva di attitudine lesiva. Ne consegue il rigetto dell’appello e, per consequenzialità logico-giuridica, delle connesse domande risarcitorie.

Il Fatto

Il proprietario di un compendio immobiliare in località San Bernardino ha ottenuto il permesso di costruire per la ristrutturazione con ampliamento e recupero del sottotetto, previa autorizzazione paesaggistica. Avviati i lavori, il Comune ha ordinato la sospensione, rilevando che lo stato dei luoghi rappresentato negli elaborati non corrispondeva alla realtà e che la strada di accesso e un piazzale erano stati realizzati in difformità dal titolo; ha poi ingiunto la demolizione di queste ultime opere.

Con nota coeva il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso. L’interessato ha impugnato tale nota con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, chiedendo anche il risarcimento del danno. Con un secondo ricorso ha impugnato la successiva nota con cui il Comune gli aveva significato che il differimento della rimessa in pristino della strada non poteva avere seguito. Il TAR Liguria, riuniti i giudizi, li ha dichiarati inammissibili; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’impugnativa della nota di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio. La qualificazione dell’atto si ricava dalla sua stessa epigrafe, che lo intitola espressamente come comunicazione di avvio, e dal contenuto: il richiamo alle prerogative del privato ex art. 8 l. n. 241/1990, l’indicazione del responsabile del procedimento e l’invito a presentare osservazioni nel termine assegnato.

Da questi elementi la Sezione trae la natura endoprocedimentale dell’atto, che non costituisce espressione della definitiva volontà amministrativa in ordine al suo oggetto. Nessun rilievo assume, per il giudice, la mancata emanazione dell’atto finale: tale circostanza abilita al più il privato alla proposizione del ricorso avverso il silenzio ex artt. 21 e 117 c.p.a., ma non determina, in difetto di specifiche previsioni di legge, la formazione di un provvedimento tacito di rigetto per silentium.

Passando alla seconda impugnativa, relativa alla nota con cui il Comune ha escluso il differimento del progetto di rimessa in pristino della strada, il Consiglio di Stato la qualifica come atto meramente interlocutorio, avente ad oggetto semplici chiarimenti su vicende esaminate in altri provvedimenti. La nota richiama la stretta correlazione tra opere di urbanizzazione e fabbricati, che non consente di esaminare il progetto di recupero trascurando la valutazione delle opere di urbanizzazione.

Il carattere meramente comunicativo dell’atto comporta l’assenza di efficacia lesiva: all’appellante non era in alcun modo precluso il riavvio dei lavori di ristrutturazione, nel rispetto delle prescrizioni del permesso di costruire. L’appello è quindi infondato e viene rigettato, con conseguente rigetto, per ovvie ragioni di consequenzialità logico-giuridica, delle domande risarcitorie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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