Uso pubblico del marciapiede privato e ordine di rimozione (TAR Sicilia n. 1366 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La natura privata di un’area non è di per sé ostativa all’esercizio dei poteri amministrativi di rimozione, ove l’area stessa sia obiettivamente soggetta ad uso pubblico in ragione del concreto uso cui è destinata. Il marciapiede, in quanto zona destinata al libero passaggio dei pedoni lungo la pubblica via, integra tale destinazione funzionale anche quando appartenga a privati. L’eventuale errore del Comune nell’indicazione dell’estensione dell’area occupata e la qualificazione dell’opera come pergotenda anziché come costruzione non incidono sulla legittimità dell’ordine di rimozione, che attiene alla struttura abusivamente collocata. La funzione partecipativa della comunicazione di avvio del procedimento è assolta dalla notifica dei verbali di accertamento, e per il provvedimento vincolato opera il art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. La sanzione della chiusura dell’esercizio in caso di protratto inadempimento è adeguatamente motivata quando le ragioni si desumono dal complessivo tenore dell’atto, finalizzato ad assicurare effettività all’ordine.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore unico di una società che gestisce un esercizio di bar-ristorante con somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Catania gli ha ordinato di rimuovere quanto abusivamente collocato in un sito cittadino. L’atto disponeva altresì la chiusura dell’esercizio a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla notifica, sino al pieno adempimento e al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia, per un periodo di almeno dieci giorni.

Il ricorrente sosteneva che lo spazio occupato fosse una corte esclusiva dei locali, ricadente in una particella catastale privata, e che lo stato dei luoghi risultasse da un atto pubblico di locazione. Contestava inoltre l’errata indicazione dell’estensione dell’area, l’insussistenza dell’ostacolo alla circolazione pedonale, la qualificazione del manufatto come semplice pergotenda e non come costruzione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione della sanzione. Il Comune, costituitosi, invocava l’uso pubblico dell’area, non recintata e inglobata nel suolo pubblico, richiamando la servitù di uso pubblico costituita per dicatio ad patriam.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui la circostanza che un’area sia privata è irrilevante ai fini dell’esercizio dei poteri amministrativi quando l’area stessa sia soggetta ad uso pubblico. Rileva, a tal fine, il concreto uso che dell’area viene fatto, richiamando sul punto Cassazione n. 14367/2018.

Nel caso di specie la documentazione fotografica prodotta dal Comune dimostra che l’area in discussione è un marciapiede, cioè una zona destinata al libero passaggio dei pedoni in transito lungo la pubblica via. Si tratta dunque di area privata obiettivamente soggetta ad uso pubblico.

Il Tribunale dichiara irrilevante l’eventuale errore del Comune nell’indicare l’esatta estensione dell’area, perché ciò che incide sulla sfera giuridica del ricorrente è l’ordine di rimozione della struttura abusivamente collocata. Per la medesima ragione è irrilevante che la struttura sia o non sia soggetta al previo rilascio di un titolo edilizio.

Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ritiene che la sua funzione sostanziale sia stata assolta dalla notifica dei verbali di accertamento, che ha posto l’interessato in condizione di esercitare i diritti di partecipazione procedimentale. Il provvedimento era inoltre di natura vincolata, almeno con riferimento all’ordine di rimozione, con applicazione dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990.

Infine, la sanzione della chiusura non è priva di motivazione: le ragioni di una specifica statuizione amministrativa si desumono dal complessivo tenore del provvedimento, ed è chiaro che l’Amministrazione l’ha adottata per assicurare effettività all’ordine di demolizione ingiunto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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