Tettoie e box non precari: legittima la demolizione nonostante la concessione (TAR Sicilia n. 1365 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La concessione edilizia che autorizzi il solo mutamento di destinazione d’uso senza opere non costituisce titolo abilitativo delle strutture già esistenti, ancorché rappresentate negli elaborati progettuali quali “stato di fatto”. Tali opere restano abusive e legittimano l’ordine di demolizione. Non è invocabile la disciplina delle opere precarie ex art. 20 l.r. Sicilia n. 4/2003 per tettoie chiuse su tutti i lati e di superficie superiore a 50 mq, né per box realizzati con setti in cemento, difettando il requisito della facile rimovibilità. L’ordine di demolizione non richiede motivazione sull’interesse pubblico, essendo conseguenza doverosa dell’accertamento dell’abuso.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione di tettoie in struttura metallica e di dodici box realizzati presso un opificio. La società aveva ottenuto nel 2008 una concessione edilizia per il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile da deposito agricolo a produzione e vendita di concimi. A seguito di sopralluogo della Polizia Municipale, l’amministrazione ha contestato l’esecuzione delle strutture in assenza di titolo.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ha impugnato il verbale di inottemperanza e l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale. Il giudizio è stato interrotto per la cessazione del rapporto tra il difensore e l’ente, poi riassunto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale. La ricorrente sosteneva che tettoie e box fossero conformi alla concessione del 2008. La censura è priva di pregio: dall’istanza e dagli elaborati emerge che la società non ha richiesto l’autorizzazione alla realizzazione dei manufatti, limitandosi a domandare il mutamento funzionale dell’opificio. Le strutture, per stessa ammissione della parte, erano preesistenti e prive di documentato titolo.

Il TAR esclude che alla concessione possa attribuirsi valenza sanante: la regolarizzazione può avvenire solo nelle forme dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 o del condono. Quanto alla pretesa natura precaria delle opere, il Collegio rileva che le tettoie sono chiuse su tutti e quattro i lati e superano i 50 mq, fuoriuscendo dall’art. 20 l.r. n. 4/2003. I box, realizzati con elementi in ferro ancorati a setti in cemento, difettano del requisito della facile rimovibilità, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 771 del 2015 e il parere del C.G.A. n. 275 del 2020.

Infondata è anche la doglianza sull’omessa valutazione dell’istanza di sanatoria: essa è stata presentata dopo la proposizione del ricorso ed è stata poi revocata dalla stessa società. Sul deficit motivazionale, il TAR ribadisce che l’ordinanza di demolizione si esaurisce nella puntuale indicazione delle opere abusive, senza oneri ulteriori sull’interesse pubblico o sulle norme violate. La verifica sulla possibilità di eliminare l’opera senza pregiudizio per le parti conformi attiene alla fase esecutiva, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001.

Il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile: il verbale di inottemperanza non ha natura provvedimentale né portata lesiva. Il secondo è infondato, perché l’acquisizione è conseguenza doverosa della mancata esecuzione dell’ordine e la sola delibera consiliare può escludere la demolizione. L’area acquisita risulta espressamente limitata a quella di sedime. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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