Revocazione delle decisioni di legittimità e limiti dell’errore di fatto (Cass. civ. Sez. 3 n. 5401 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti del giudizio di legittimità. Tale errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice e deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti. Esso è ammissibile solo se riguarda atti interni al giudizio di cassazione, se il fatto non ha costituito terreno di discussione tra le parti e se sussiste un nesso causale tale per cui, senza l’errore, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso.
Il Fatto
Il ricorrente, socio di una società dichiarata fallita, aveva convenuto in giudizio due istituti di credito chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali per condotte asseritamente estorsive legate alla definizione transattiva di rapporti di mutuo e di leasing. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda per difetto di prova delle moratorie allegate, qualificando come legittima la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, e la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione. Questa Corte, con ordinanza del 24 luglio 2024, aveva rigettato il ricorso per cassazione.
Avverso tale ordinanza il soccombente proponeva ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., deducendo due motivi: la falsa percezione dell’esistenza di una “doppia conforme” e il travisamento del contenuto di alcuni atti di causa riguardanti la qualità di creditrice di una delle società e il numero di comunicazioni inviate alla mutuataria. Gli istituti di credito resistevano con controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito i principi consolidati in materia di revocazione delle proprie decisioni, richiamando le affermazioni delle Sezioni Unite n. 20013 del 19.07.2024. L’errore revocatorio deve consistere in una mera svista percettiva su un fatto incontestabile, non può investire il piano interpretativo-valutativo e presuppone un fatto non discusso né valutato nel giudizio di legittimità.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha escluso che la doglianza sulla cd. “doppia conforme” integri un errore di fatto: la censura mirava a rimettere in discussione la qualificazione giuridico-processuale della sussistenza della doppia conforme, attività estranea al perimetro dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Inoltre, il punto era stato oggetto di contraddittorio e specificamente deciso nell’ordinanza impugnata, sicché la revocazione si sarebbe trasformata in un improprio “quarto grado” di giudizio. La Corte ha altresì rilevato la mancanza dei caratteri dell’evidenza immediata e della decisività dell’errore, poiché la decisione non si fondava esclusivamente sulla clausola assorbente della doppia conforme.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che le pretese sviste (attribuzione della qualità di creditrice, pluralizzazione delle comunicazioni, esistenza di un preannuncio) fossero in realtà una contestazione della lettura e valutazione del materiale argomentativo e probatorio, nonché una sostanziale riproposizione della tesi di merito sulla legittimità della segnalazione. La dimostrazione degli errori richiedeva una ricostruzione dell’iter di corrispondenza e un apprezzamento delle formule riepilogative, eccedendo il perimetro della svista immediatamente verificabile. Difettava, infine, la decisività, non essendo dimostrato che, espunte le espressioni contestate, la pronuncia sarebbe stata di contenuto diverso.
Dichiara inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento della somma di Euro 6.000,00 in favore di ciascuna controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., ravvisando nella proposizione di un gravame manifestamente inammissibile un indice di abuso del processo. Ne è conseguita la condanna al pagamento di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende e la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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