Rimborso del 50% dei diritti di istruttoria VIA per superamento dei termini (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 443 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, già accertato dal giudice amministrativo in sede di silenzio-inadempimento, integra i presupposti del rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006. Il diritto al rimborso sorge per il solo decorso infruttuoso dei termini normativi, a nulla rilevando che nelle more sia intervenuto l’atto di concerto del Ministero della Cultura. La successiva adozione di alcuni atti endoprocedimentali non sana il ritardo già maturato né elide l’obbligo restitutorio. Il rimborso riguarda la metà della somma complessivamente versata a titolo di diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 33 del medesimo decreto.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 11.12.2024 istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’avvio del procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 82 MW, acquisita all’ID 13415. Il procedimento coinvolgeva anche la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il Ministero della Cultura, chiamati rispettivamente a predisporre lo schema di provvedimento e a esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente.
Con sentenza non definitiva n. 311 del 18 giugno 2026 il Tribunale ha accolto la domanda avverso il silenzio-inadempimento, ordinando al Ministero di concludere il procedimento entro cinquanta giorni e disponendo la conversione del rito per la trattazione della domanda di rimborso dei diritti di istruttoria. All’udienza del 23 settembre 2026 la difesa della società ha dato atto dell’intervenuto concerto, ma ha confermato la persistente assenza del provvedimento di VIA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui, nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento non siano rispettati, è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria. Individua poi l’ambito applicativo della norma nei progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, tra cui rientrano quelli compresi nel PNRR, quelli finanziati dal fondo complementare e i progetti attuativi del PNIEC.
Il Tribunale verifica in concreto la riconducibilità dell’impianto alle tipologie elencate. Il progetto rientra nell’Allegato II alla Parte Seconda, punto 2, relativo agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW, e nell’Allegato I-bis, punto 1.2.1, quale progetto ricompreso nel PNIEC. Su questa base la qualificazione normativa è affermata senza margini di dubbio.
Il passaggio centrale concerne l’avvenuto superamento dei termini. Il loro mancato rispetto era già stato accertato con la sentenza non definitiva n. 311/2026 e si è ulteriormente perpetuato dopo di essa, essendo stato disatteso anche il termine complessivo di cinquanta giorni fissato dal giudice. Il Collegio sottolinea che il ritardo non è stato sanato né dall’intervenuto atto di concerto della Soprintendenza speciale, reso in data 18 settembre 2026, né dal parere favorevole condizionato della Commissione tecnica. Tali atti, osserva il Tribunale, oltre ad avere inverato i presupposti del silenzio già accertato, valgono ora a integrare quelli stabiliti dalla legge per il rimborso.
La domanda è pertanto accolta. Il Tribunale accerta il diritto della società a ottenere il rimborso del cinquanta per cento dei diritti complessivamente versati, pari a € 44.207,17, e dunque di € 22.103,58, con conseguente condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza, poste a carico del Ministero cui il ritardo appare interamente ascrivibile, e si dispone il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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