Condono edilizio in area vincolata: sanabili solo le opere minori (Cons. Stato n. 4789 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, è applicabile agli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico e ambientale esclusivamente per gli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al medesimo decreto, e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Le opere abusive riconducibili ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato restano insanabili, anche quando l’area sia soggetta a vincolo di inedificabilità relativa e l’intervento risulti conforme alle prescrizioni urbanistiche. Il diniego di sanatoria costituisce esercizio di un potere vincolato: non richiede specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, ed è congruamente motivato con il richiamo al vincolo e alla tipologia dell’opera.
Il Fatto
La proprietaria di un appartamento presentava nel dicembre 2004 domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per una sopraelevazione in ampliamento dell’abitazione sottostante. Il responsabile del servizio comunale respingeva l’istanza rilevando che l’opera ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e che l’art. 32 della legge esclude il condono per gli immobili soggetti a vincoli di tutela paesaggistica e ambientale.
La ricorrente deduceva che il manufatto, destinato a serbatoi idrici, vani di espansione dell’impianto termico e canne fumarie, non integrava una nuova costruzione e che il diniego era privo di congrua motivazione sulle ragioni di pubblico interesse. Il TAR Campania respingeva il ricorso, richiamando il regime delle opere in area vincolata e la riconducibilità del manufatto a nuova volumetria. Propone appello la proprietaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003: il comma 26 ammette la condonabilità degli immobili vincolati solo per le tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 — restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria — con previo parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo. Le opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 restano escluse dalla sanatoria anche in presenza di inedificabilità relativa e di conformità urbanistica, come affermato dai precedenti Consiglio di Stato Sez. VII n. 6072 dell’11 luglio 2025 e n. 5845 del 7 luglio 2025.
Nel caso concreto l’ampliamento del fabbricato residenziale costituisce intervento riconducibile alla tipologia 1 dell’allegato, ovvero opere realizzate in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alle norme e agli strumenti urbanistici. Da qui la qualificazione dell’opera come non sanabile e il rigetto del motivo che la voleva ricondotta alle tipologie minori.
Il Collegio esclude poi che occorresse il parere di compatibilità dell’Autorità preposta al vincolo: il parere sarebbe stato superfluo, secondo Consiglio di Stato Sez. VII n. 5279 del 17 giugno 2025. Il richiamo al vincolo e alla specifica tipologia di opere vale a sorreggere la congruità della motivazione del diniego, adottato nell’esercizio di un potere vincolato.
Quanto all’art. 5 della legge regionale che vieta il rilascio di titoli per nuova edilizia residenziale, la Corte ritiene che la norma non sorregga comunque i motivi d’appello: il limite all’incremento dell’edilizia residenziale in zona ad alto rischio vulcanico risponde a superiori esigenze di sicurezza e incolumità pubblica. La decisione richiama infine il principio per cui, in materia di abusi edilizi, non è richiesta specifica valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati quando vengano in rilievo atti vincolati, secondo Cons. Stato Sez. II n. 9627 del 02.12.2024. L’appello è respinto, con condanna alle spese di Euro 4.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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