Minaccia di rivelare la relazione extraconiugale e legittimità dell’ammonimento del Questore (TAR Trentino-Alto Adige n. 153 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prospettazione dell’intenzione di rivelare alla consorte la relazione extraconiugale integra la nozione di minaccia, quale prospettazione di un male ingiusto il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente, e non una mera eventualità sgradita. Ai fini dell’ammonimento del Questore ex art. 8 D.L. n. 11/2009 non è richiesta la prova piena della responsabilità né l’accertamento del carattere persecutorio delle condotte, essendo sufficiente la verosimiglianza del quadro indiziario. La misura ha finalità squisitamente preventive e non sanzionatorie, con conseguente compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali in materia di difesa e presunzione di non colpevolezza. La redazione scritta dell’atto, lungi dal vulnerare il destinatario, costituisce garanzia della motivazione e della data certa.

Il Fatto

La ricorrente aveva instaurato una relazione extraconiugale con un uomo, caratterizzata da incontri e da un assiduo scambio di messaggi e materiale multimediale a contenuto affettivo e sessuale. Quando il compagno manifestò l’intenzione di interrompere il rapporto, la donna tentò di dissuaderlo, prospettando tra l’altro l’ipotesi di informare la moglie dell’infedeltà coniugale.

A seguito della richiesta dell’uomo, il Questore di Bolzano avviò il procedimento di ammonimento, acquisendo le dichiarazioni di alcuni conoscenti e il materiale delle chat. La ricorrente depositò una memoria difensiva; nelle more la relazione fu effettivamente comunicata alla consorte, e una lettera riproduttiva di quei contenuti fu lasciata sul parabrezza dell’auto della moglie. Il Questore emise quindi l’ammonimento orale, impugnato davanti al giudice amministrativo con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, relativi alla sussistenza dei presupposti dell’ammonimento. Dalla documentazione emerge che la ricorrente ha reiteratamente prospettato l’intenzione di rendere edotta la consorte della relazione, allegando finanche il testo della comunicazione da inoltrare. Le informazioni testimoniali confermano lo stato di profonda ansia ingenerato nell’uomo.

Il Tribunale ritiene che l’intenzione prospettata si risolva nella prospettazione di un male ingiusto dipendente dalla volontà dell’agente, integrando la nozione tecnica di minaccia. Richiama sul punto Cass., sez. 2, n. 17288 del 2019, secondo cui la minaccia di rivelare alla moglie della persona offesa la relazione extraconiugale attinge un aspetto tutelato dalle norme sulla privacy, divulgabile solo con il consenso dell’interessato. Analogamente, il numero delle condotte moleste è idoneo a integrare la materialità degli atti persecutori, giacché anche due sole condotte sono sufficienti ai fini della reiterazione (Cass., Sez. 5, n. 33842 del 2018; Cass., sez. 5, n. 13800 del 2018).

Quanto allo standard probatorio, la Corte richiama Cons. Stato, sez. III, n. 4077 del 2020: l’ammonimento richiede il mero sospetto di una finalità persecutoria, non la piena prova della responsabilità, attesa la diversa incidenza rispetto ai provvedimenti del giudice penale. È esclusa la dedotta contraddittorietà: l’effettiva divulgazione della relazione, lungi dal far venir meno la pericolosità, ne segnala la progressività, essendosi la condotta estesa all’acquisizione di informazioni private e al raggiungimento dei luoghi frequentati dalla famiglia.

Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 10 legge n. 241/1990, è respinto: la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, n. 266 del 2020) non impone l’analitica confutazione delle memorie, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa, e nella specie il Questore ha riconvocato il controinteressato, accertando la persistenza delle condotte. Il quarto motivo è infondato: l’art. 8 D.L. n. 11/2009 prevede la verbalizzazione, e la forma scritta costituisce garanzia ulteriore (TAR Abruzzo, n. 498 del 2012). Il quinto motivo è respinto alla luce della sentenza CEDU, Germano c. Italia del 22.06.2023, che ha escluso profili di illegittimità della misura. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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