Misure alternative: no automatismi da precedenti e notizie di reato (Cass. pen. Sez. I n. 32492 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza non può fondare il diniego su automatismi o su presunzioni generali di inaffidabilità. Gli elementi sfavorevoli — gravità del reato, precedenti penali, mancata ammissione di colpevolezza e notizie di reato — non assumono, di per sé soli, rilievo decisivo in senso negativo, ma devono essere valutati in concreto. Quanto alle notizie criminis provenienti dagli organi di polizia, il giudice è tenuto a verificarne l’effettiva consistenza e a motivare in modo specifico come esse incidano sul giudizio di idoneità della misura. È sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga l’avvio, e non già il compimento, di un processo di revisione critica. Per la semilibertà, l’ammissione dipende dai progressi nel trattamento e dalle condizioni per un graduale reinserimento, con giudizio complessivo e tanto più prudente quanto maggiore sia l’originaria pericolosità.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 10 aprile 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà. Il diniego valorizzava le informazioni fornite dagli organi di polizia e i precedenti penali, ritenendo necessario proseguire l’osservazione e prevalente il profilo di pericolosità.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche per l’omessa audizione di un soggetto indicato dalla difesa e per la sostanziale assenza di motivazione sul diniego della semilibertà, nonostante il rinvio disposto per verificare la disponibilità lavorativa.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i criteri del giudizio prognostico sull’affidamento in prova. Il Tribunale di sorveglianza deve muovere dal reato commesso, dai precedenti, dalle pendenze processuali e dalle informazioni di polizia, ma anche dalla condotta carceraria e dai risultati dell’indagine socio-familiare, elementi particolarmente significativi a livello prognostico.

Non esiste, precisa la Corte, una presunzione generale di affidabilità o di inaffidabilità: occorre una valutazione concreta degli elementi positivi. Rilevano i precedenti penali, l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti, l’attaccamento familiare, la condotta di vita attuale e la buona prospettiva risocializzante. Il giudice deve guardare soprattutto al comportamento successivo ai fatti di condanna, per accertare l’eventuale positiva evoluzione della personalità.

La Corte ribadisce che la mancata ammissione di colpevolezza non autorizza una prognosi sfavorevole, non essendovi obbligo di verità nel processo penale. Né si può pretendere la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dall’osservazione emerga che tale processo sia stato almeno avviato.

Quanto alla semilibertà, l’art. 50, quarto comma, ord. pen. richiede due distinte indagini: i risultati del trattamento individualizzato e l’esistenza delle condizioni di graduale reinserimento sociale. Il giudizio deve essere complessivo e considerare lo stato del trattamento intramurario e il contesto sociale in cui il condannato agirà.

Nel caso concreto la motivazione è carente. Il mero richiamo alle informazioni di polizia, relative a episodi non approfonditi né specificati, non rende conto dell’applicazione dei criteri esposti. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2025 sull’operatività della presunzione di innocenza in materia di benefici penitenziari: il giudice, pur potendo tener conto delle notizie di reato, deve motivare in modo specifico verificando a cosa esse si riferiscano e come incidano sul giudizio sulla misura. Tanto più che la motivazione risulta carente rispetto al contenuto positivo della nota trattamentale e alle informazioni dell’Uepe sul lavoro. Il diniego della semilibertà è, poi, nella sostanza inesistente. I vizi impongono l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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