Misure compensative e non ammissione all’esame di Stato: sindacato limitato (TAR Toscana n. 659 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione espressa dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione scolastica e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per evidenti illogicità, dovendosi il controllo arrestare alla verifica del rispetto delle regole procedimentali. L’applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal piano didattico personalizzato per gli studenti con bisogni educativi speciali non determina un abbassamento dei criteri di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, fondati sul livello di apprendimento raggiunto. La mancata attuazione di tali misure non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente di illegittimità del giudizio di non ammissione, potendo semmai fondare una responsabilità della scuola per le proprie omissioni. L’ammissione all’esame di Stato è deliberata dal consiglio di classe sulla base dei requisiti dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 62/2017, con possibilità di deroga motivata solo in presenza di votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina.

Il Fatto

Il ricorrente ha frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 la classe quinta di un istituto di istruzione superiore. In data 3.12.2020 un centro medico accreditato diagnosticava allo studente un disturbo dell’attenzione, con indicazione di adattamenti didattici e misure compensative e dispensative da recepire in un piano didattico personalizzato, sottoscritto dalle parti nel febbraio 2021.

All’esito degli scrutini, il Consiglio di classe del 10.06.2021 deliberava a maggioranza la non ammissione dello studente all’esame di Stato. Il ricorrente impugnava il verbale e gli atti connessi, deducendo violazioni di legge e eccesso di potere per insufficiente considerazione delle difficoltà dell’allievo e dell’incidenza dell’emergenza pandemica, oltre a contestare l’arrotondamento per difetto dei voti in alcune discipline. Chiedeva anche il risarcimento del danno, senza quantificarlo.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla premessa che il piano didattico personalizzato indicava gli adattamenti e le misure ritenuti necessari, e che sulla loro concreta applicazione non vi è contestazione. Le doglianze attengono piuttosto all’uso che lo studente ha fatto degli strumenti: la relazione dell’amministrazione, non specificamente contestata e dunque pacifica ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., evidenzia che i richiami all’elaborazione di mappe concettuali sono stati disattesi, che l’alunno non ha preso parte agli interventi di sostegno e recupero a distanza e che non si è avvalso della facoltà di frequenza in presenza riservata agli alunni con BES e DSA.

Su queste basi, il primo motivo è respinto. Il verbale dello scrutinio dà conto dell’utilizzo degli strumenti compensativi e delle attività di recupero, e i giudizi sintetici per ciascuna materia insufficiente spiegano le ragioni della valutazione. Il collegio richiama il principio per cui le misure compensative non possono comportare un abbassamento dei criteri di ammissione, restando preminente l’interesse a una preparazione adeguata (CGARS n. 862 del 2024), e che la mancata attuazione delle misure non è di per sé sufficiente a fondare l’illegittimità del giudizio di non ammissione (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9448 del 2022).

Quanto al secondo motivo, il Tribunale qualifica la valutazione dello scrutinio come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese illogicità (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 4615 del 2021). Richiamato l’art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 62/2017, il collegio osserva che la deroga al criterio dei sei decimi è possibile, con adeguata motivazione, solo in presenza di una sola insufficienza (TAR Umbria n. 581 del 2023). Nel caso concreto le insufficienze erano plurime, e la non ammissione si giustificherebbe comunque per i voti insufficienti in Matematica, Scienze navali e Meccanica e macchine, anche prescindendo dalle altre discipline contestate.

Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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