Misure di prevenzione, segnalazioni di polizia e proporzionalità del rimpatrio (TAR Valle d’Aosta n. 11 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le segnalazioni di polizia costituiscono elemento di fatto idoneo a fondare i presupposti delle misure di prevenzione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, senza che sia necessaria la loro conferma all’esito di un procedimento penale, in ragione della finalità preventiva e non sanzionatoria del provvedimento. L’amministrazione non è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento quando la motivazione dia conto di esigenze di celerità connesse alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Il giudizio di proporzionalità del rimpatrio con divieto di rientro va condotto alla luce della pluralità delle segnalazioni e della persistente attualità della pericolosità sociale, non essendo preclusa la possibilità di permessi in deroga.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore gli aveva ordinato l’immediato rimpatrio nel comune di residenza e il divieto di fare rientro nel comune di dimora per un periodo determinato, senza preventiva autorizzazione. L’atto era motivato su una pluralità di elementi: segnalazioni di polizia relative a episodi di rilievo, precedenti e sanzioni amministrative, plurimi controlli.
L’amministrazione riteneva inoltre che il ricorrente non risiedesse né svolgesse attività lavorativa nel comune di dimora, e bilanciava gli interessi privati con il preminente interesse alla sicurezza e tranquillità pubbliche. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e la carenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, con censura di difetto di istruttoria e di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. L’art. 7 legge n. 241/1990 subordina la comunicazione all’assenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità. Nel caso concreto l’amministrazione aveva congruamente motivato l’omissione richiamando l’urgenza di assicurare l’immediata tutela degli interessi pubblici alla sicurezza e all’ordine pubblico, suscettibili di ulteriore compromissione.
Il secondo motivo non è fondato. Il Tribunale richiama l’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e verifica che l’amministrazione abbia collocato il ricorrente nelle categorie ivi previste sulla base di elementi di fatto indicati nella parte motiva. L’iter motivazionale supera il vaglio: poggia su elementi emergenti da atti di polizia e su argomentazioni condivisibili circa la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della misura.
Il passaggio centrale riguarda il valore probatorio delle segnalazioni. Il Collegio ritiene che le plurime segnalazioni siano idonee a costituire elemento da cui desumere i presupposti della misura, atteso che, alla luce della finalità preventiva e non sanzionatoria, non è necessario che i fatti abbiano trovato conferma all’esito di un procedimento penale. La valutazione è compiuta nella prospettiva tipica delle misure di prevenzione, fondata su elementi indiziari.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale la ritiene rispettata in ragione della pluralità delle segnalazioni e della persistente e attuale pericolosità sociale evidenziata dall’amministrazione. Rileva anche una segnalazione successiva all’adozione dell’atto, che conferma la valutazione sulla scarsa propensione al rispetto delle regole. Non accoglie l’argomentazione sull’esigenza di prestare assistenza a un familiare: le circostanze addotte non sono di tale cogenza da imporre un contenuto meno restrittivo, e la misura non preclude la richiesta di permessi in deroga.
Nota della Redazione
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