Ottemperanza e legittimazione alla riscossione del deposito espropriativo (TAR Puglia n. 147 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento di somme inerenti a procedura espropriativa, l’ente pubblico adempie osservando le norme di contabilità pubblica, attraverso le fasi della spesa di accertamento, liquidazione e ordinativo di pagamento. L’ordinativo è emesso nei confronti della Cassa depositi e prestiti, che è ex lege l’unico soggetto legittimato al deposito delle somme da espropriazione, a disposizione e in favore di coloro ai quali competono. Non residua alcuna ulteriore attività esecutiva a carico del Comune quando questi abbia seguito le procedure indicate dall’organo di controllo contabile. La questione relativa al titolo di legittimazione alla riscossione non costituisce oggetto del giudizio di ottemperanza ed è estranea alla verifica dell’esatto adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno, agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un’ordinanza della Corte d’appello di Bari, corretta ex art. 287 c.p.c., che aveva disposto la condanna del Comune al pagamento di una somma complessiva inerente a una procedura espropriativa, con deposito presso la Cassa depositi e prestiti e interessi fino al soddisfo. Chiede altresì la declaratoria di nullità ex art. 114 cod. proc. amm. degli atti compiuti in violazione o elusione del giudicato.
Il Comune resiste, deducendo di aver riconosciuto il debito fuori bilancio, di aver liquidato spese processuali, onorario del CTU e imposta di registro, e di aver impegnato la complessiva somma dovuta. Rappresenta di aver chiesto alla Ragioneria territoriale dello Stato l’apertura di un deposito amministrativo in favore dei proprietari e di essersi attenuto alle indicazioni ricevute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso infondato. La ricostruzione dei passaggi amministrativi dimostra che l’ente ha riconosciuto la legittimità delle somme accertate dalla Corte d’appello come debito fuori bilancio, ha liquidato gli oneri accessori e ha impegnato l’importo complessivo sulla relativa annualità di bilancio.
La richiesta di apertura del deposito amministrativo in favore del procuratore è stata respinta dalla Ragioneria territoriale dello Stato, che ha rappresentato la necessità di iscrivere un deposito per ciascuna particella catastale, con le generalità complete dei proprietari. Le successive interlocuzioni non hanno superato questo rilievo, ribadendo che nel modello unificato vanno indicati esclusivamente i proprietari effettivi o catastali dell’immobile espropriato.
Da qui la conclusione del TAR: il Comune ha adempiuto a quanto prescritto dalla Corte d’appello seguendo le procedure indicate dall’organo di controllo contabile. Le somme sono state depositate e non residua alcun altro adempimento. Il Collegio precisa che il titolo di legittimazione alla riscossione costituisce questione diversa, sulla quale è superflua ogni valutazione nel giudizio di ottemperanza.
Il passaggio centrale riguarda la posizione dell’ente pubblico: esso può adempiere alle obbligazioni di pagamento di somme pubbliche esclusivamente seguendo le norme di contabilità pubblica, con le fasi di accertamento, liquidazione e ordinativo di pagamento emesso nei confronti della Cassa depositi e prestiti. Quest’ultima è ex lege l’unico soggetto legittimato al deposito delle somme espropriative, a disposizione e in favore degli aventi diritto. Il titolo di legittimazione al pagamento è in favore di coloro ai quali compete in relazione al titolo di proprietà espropriato.
Il Collegio segnala inoltre che gli eredi hanno comunicato l’estinzione o revoca degli effetti e dei poteri conferiti con le procure speciali, e che la statuizione del giudice ordinario è da intendersi rebus sic stantibus. Per queste ragioni il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità e peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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