Rigetto della sospensione cautelare per assenza di fumus boni iuris in materia di conversione del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 718 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la concessione della misura cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris, ossia la probabile fondatezza del ricorso. Nel giudizio cautelare, la delibazione sommaria del giudice amministrativo deve essere compiuta tenendo conto dell’istruttoria espletata dall’Amministrazione resistente. L’eventuale rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno, ove supportato da un’adeguata istruttoria, non appare assistito dai presupposti per la sospensione dell’efficacia, vertendosi in una fase di valutazione sommaria che non consente di apprezzare la fondatezza del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto della Questura di Milano con cui era stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, deducendone l’illegittimità e chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. L’Amministrazione si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026, ha preliminarmente scrutinato l’istanza cautelare. La valutazione richiesta al giudice amministrativo in tale sede è limitata alla verifica del fumus boni iuris, non potendosi esprimere un giudizio definitivo sulla fondatezza delle censure dedotte. La delibazione sommaria condotta dal Collegio ha posto in evidenza la mancanza di una parvenza di fondatezza delle doglianze, atteso che il provvedimento impugnato appariva assistito da un’adeguata attività istruttoria compiuta dall’Amministrazione resistente, come emerge dagli atti di causa. Sulla base di tale motivazione, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di fase. Il Collegio ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, non emergendo, ad un sommario esame, elementi che potessero indurre a ritenere probabile l’accoglimento del ricorso nel merito. La compensazione delle spese di fase risponde alla natura della decisione e alla peculiarità della materia trattata.
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Nota della Redazione
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