Condono e demolizione: irrilevante la scindibilità degli abusi su immobile stravolto (Cons. Stato n. 4379 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di illeciti edilizi succedutisi nel tempo, la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, identificandosi l’opera abusiva con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare. Gli interventi ulteriori eseguiti su opere non sanate ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, in mancanza di sanatoria, restano comunque abusive. L’ordine di demolizione costituisce atto doveroso e a contenuto vincolato, che non richiede una ponderazione di proporzionalità né la disarticolazione della risposta sanzionatoria in relazione alle singole opere. È legittimo il provvedimento a contenuto plurimo che unisca il diniego di condono e l’ordine di demolizione, sussistendo una stretta interdipendenza valutativa tra i due. L’onere di provare l’epoca di realizzazione degli abusi grava sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Il Fatto
Gli originari ricorrenti, comproprietari di un compendio immobiliare in Positano, hanno impugnato il provvedimento con cui il comune ha respinto quattro istanze di sanatoria (due ex legge n. 47 del 1985 e due ex art. 39 della legge n. 724 del 1994) e ha contestualmente ingiunto la demolizione delle opere abusive. Il diniego si fondava sull’insufficiente dimostrazione della titolarità dell’area di sedime e sul rilievo che le opere avevano subito trasformazioni plano-volumetriche e morfologiche dopo lo spirare dei termini di ultimazione fissati dalle due leggi condonistiche.
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto i ricorsi riuniti. Gli appellanti hanno riproposto le censure di primo grado, articolandole in quattro motivi. Nelle more del giudizio è intervenuto il decesso degli originari ricorrenti ed è stata dichiarata l’interruzione del processo, poi riassunto dall’unica erede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato l’appello e muove da una constatazione dirimente: sull’immobile, dopo la presentazione delle quattro istanze di condono, è stata realizzata una serie complessa e progressiva di abusi che ne ha alterato completamente la fisionomia, dando luogo a un complesso diverso sia da quello assentito sia da quello dichiarato in ciascun gruppo di domande. Non vi è traccia in atti della dichiarazione di completamento ai sensi dell’art. 35, comma 8, della legge n. 47 del 1985, né della perizia giurata allegata.
La Corte conferma il principio per cui, in presenza di illeciti edilizi non sanati, gli interventi successivi ripetono l’illegittimità dell’opera principale, con richiamo a Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2115 e sez. VII, 17 dicembre 2024, n. 10139. Il ritardo del comune nell’istruire le pratiche non genera alcun affidamento, poiché le numerose ordinanze inibitorie e demolitorie, non impugnate, avevano reso edotte le parti della conclamata abusività.
Quanto ai profili paesaggistici, gli abusi ricadono in zona sottoposta a vincolo ambientale ex decreto ministeriale 23 gennaio 1954 e consistono in ampliamenti e nuove costruzioni non sanabili ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985. Il parere di compatibilità paesaggistica è superfluo, versandosi in una situazione di divieto di condono stabilita dal legislatore.
Il primo motivo è infondato: la relazione di parte si risolve in una contestazione dubitativa degli assunti del comune, insufficiente a provare la datazione delle opere secondo il rigoroso onere probatorio gravante sul privato. La valutazione atomistica degli interventi è esclusa, dovendosi considerare l’insieme dei lavori nel loro impatto edilizio e paesistico (Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 9052).
L’ordine di demolizione è legittimo: la congerie di abusi non rende più riconoscibile la parte assistita dai titoli originari e la natura vincolata del provvedimento esclude la ponderazione di proporzionalità. Quanto al terzo motivo, non sussiste alcun ostacolo alla confluenza in un unico atto di scelte riconducibili ad atti distinti, rispondendo tale modalità ai canoni di economicità ed efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990. L’appello è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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