Modifica in riduzione dell’ATI e dichiarazioni sull’ausiliaria fallita (Cons. Stato n. 1276 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel raggruppamento temporaneo di imprese è ammessa, ricorrendone i presupposti, la sola modificazione in diminuzione della compagine, anche nel corso della gara, e non quella per addizione, con esclusione dell’ipotesi di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. La riduzione è legittima quando non elude la mancanza di un requisito di partecipazione, risponde a obiettive esigenze organizzative e le imprese restanti conservano i requisiti di qualificazione; l’assenso della stazione appaltante può essere espresso a monte con la risposta a un quesito e a valle con la presa d’atto in seduta pubblica. Il contratto di avvalimento resta valido quando l’ausiliaria assume responsabilità solidale verso la stazione appaltante e indica analiticamente i requisiti messi a disposizione, mentre l’accordo interno di manleva è irrilevante e inopponibile. L’ausiliata che omette di comunicare il fallimento dell’ausiliaria, noto da tempo, e conferma il possesso dei requisiti rende dichiarazione falsa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), senza che operi il meccanismo sostitutivo dell’ausiliaria.

Il Fatto

La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione del Lotto 2 della gara indetta per i servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma della Regione Campania, nonché il successivo provvedimento di esclusione dalla procedura. Il TAR Campania respinge il ricorso principale, integrato da plurimi motivi aggiunti, e dichiara improcedibile il ricorso incidentale. La società propone appello, dolendosi della mancata esclusione dell’ATI aggiudicataria sotto molteplici profili e della legittimità della propria estromissione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama il principio dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2022: i commi 17, 18 e 19-ter dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 consentono esclusivamente la modificazione in diminuzione del raggruppamento, anche nella fase di gara. Il recesso della mandataria originaria non elude alcuna carenza di requisiti, ma risponde a esigenze organizzative legate al lungo tempo trascorso dall’indizione; la mandante divenuta mandataria e le imprese restanti conservano la qualificazione. L’assenso della stazione appaltante risulta espresso a monte con la risposta al quesito e a valle con la presa d’atto in seduta pubblica.

Quanto all’avvalimento, il Collegio conferma la validità del contratto: l’ausiliaria ha assunto responsabilità solidale verso la stazione appaltante e ha indicato analiticamente fatturato, patrimonio netto e monte chilometri. L’accordo interno di manleva, pur comunicato, non prevale sul contratto e non è opponibile alla stazione appaltante; la genericità è esclusa perché i requisiti prestati non riguardano risorse umane o mezzi.

Sulla partecipazione a più lotti in distinti raggruppamenti, la Corte ribadisce che una gara plurilotto non costituisce un’unica procedura, ma tante procedure quanti sono i lotti, ciascuna con proprio CIG e contratto (Cons. Stato, V, n. 8730 del 2022; Cons. Stato, VI, n. 3641 del 2024). La lex specialis, d’altra parte, consente espressamente l’offerta per più lotti.

Sulla garanzia provvisoria, il calcolo ridotto operato dal primo giudice è confermato in base all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e alle certificazioni possedute. Sul subappalto, i limiti del 30 per cento sono superati per effetto delle sentenze della Corte di giustizia (C-63/18 e C-402/18), come già affermato da Cons. Stato, V, n. 389 del 2020.

Il punto decisivo riguarda l’esclusione. L’appellante aveva dichiarato di avvalersi di un consorzio, poi fallito, e in sede di offerta aveva confermato il possesso dei requisiti senza segnalare la modifica. La Corte ritiene la dichiarazione falsa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), nonché degli artt. 45 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il meccanismo sostitutivo dell’ausiliaria, ammesso solo se la perdita dei requisiti non è imputabile o conoscibile dal concorrente secondo diligenza professionale (Cons. Stato, V, n. 506 del 2022), non opera: il fallimento era noto da oltre tre anni e nulla è stato comunicato. Accertata la legittimità dell’aggiudicazione e dell’esclusione, le censure volte all’annullamento dell’intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse del concorrente legittimamente escluso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *