Equa riparazione e poteri del commissario ad acta in ottemperanza (TAR Puglia n. 26 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’Appello liquida l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo al giudicato, con la conseguenza che, decorsi inutilmente i termini, è esperibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’amministrazione è tenuta all’integrale esecuzione del titolo, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso. In caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, al quale non spetta alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. All’accoglimento segue la condanna dell’ente alle spese, comprensive di quelle vive accessorie sostenute per il giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Con decreto la Corte d’Appello di Lecce aveva accolto il ricorso di alcuni ricorrenti ex legge n. 89/2001, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di somme a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il decreto era stato regolarmente notificato, ma il Ministero non vi aveva dato esecuzione.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

Il TAR ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre accertato che i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta. È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza alcun pagamento.

Nel merito, il Collegio ha sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso. Per l’adempimento è stato fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il TAR ha quindi nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Ha escluso la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Infine, il Collegio ha condannato l’ente alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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