Silenzio-inadempimento e natura della pretesa: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Marche n. 2 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione non è esperibile avverso qualsiasi forma di inerzia, ma solo quando l’obbligo di provvedere implica l’esercizio di una potestà autoritativa, a fronte della quale si configura una posizione di interesse legittimo. La giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela. Quando il rapporto sottostante al silenzio involge posizioni di diritto soggettivo, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il carattere meramente processuale del rimedio non determina un’ipotesi di giurisdizione esclusiva. Il giudizio può essere riassunto innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico con contratto a tempo indeterminato e incarico di direzione di una struttura complessa di otorinolaringoiatria presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria, lamenta la riduzione delle risorse strumentali assegnate alla propria struttura e l’adibizione all’esecuzione degli esami audiometrici di personale privo della specifica qualifica professionale. Assume di avere più volte rappresentato le criticità all’Azienda e richiesto interventi, senza ottenere riscontro.

Di qui il ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., per ottenere l’adempimento dell’obbligo di far cessare il comportamento illecito e adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempienza. L’Azienda resistente eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione, oltre a inammissibilità e infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la prima eccezione e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Muove dal principio per cui l’azione contro il silenzio-inadempimento non è esperibile avverso qualsiasi tipo di inerzia, ma solo quando l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa, a fronte della quale si configura una posizione di interesse legittimo.

Nella specie tale posizione è insussistente. Viene in rilievo, secondo il Tribunale, il mancato adempimento di un obbligo del datore di lavoro nell’ambito del rapporto di lavoro tra l’Azienda sanitaria e il ricorrente, rispetto al quale si configurano posizioni di diritto soggettivo in capo al lavoratore.

Il riparto di giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela. Allorché il rapporto sottostante al silenzio involga posizioni di diritto soggettivo, ovvero posizioni la cui cognizione la legge devolve ad altro giudice, il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. è inammissibile. La possibilità di contestare davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall’Amministrazione, costituendo uno strumento meramente processuale, non determina un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva: rileva la natura della pretesa sostanziale cui si riferisce il dedotto comportamento inerte.

Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio Latina, sez. I, 25 marzo 2024, n. 238, TAR Sicilia Catania, sez. IV, 1 giugno 2022, n. 1496 e TAR Campania Napoli, sez. V, 4 maggio 2018, n. 3031. In conclusione, il giudizio potrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Le spese processuali sono compensate, tenuto conto che resta impregiudicata la decisione sul merito da parte del giudice munito di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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