Soccorso istruttorio non dovuto nelle procedure selettive di massa per domande incomplete (Cons. Stato n. 9163 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate da un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 non può essere invocato quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa per sanare domande incomplete. Gli oneri di correttezza e completezza nella compilazione gravano sul candidato, in forza degli artt. 2 e 97 Cost. L’indicazione dei terreni oggetto dell’impegno non è adempimento meramente formale, ma assume rilievo sostanziale ai fini della valutazione della domanda. L’attivazione del rimedio per ogni domanda incompleta determinerebbe un rallentamento del procedimento, con il rischio di non accedere ai fondi europei, e altererebbe la graduatoria a danno dei candidati che hanno rispettato le regole del bando.

Il Fatto

Un’azienda agricola presentava domanda di sostegno nell’ambito del Programma PSR Calabria 2014-2020, per le sotto-misure 6.1.1, relativa all’insediamento dei giovani agricoltori, e 4.1.2, sugli investimenti nelle aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore. La Regione approvava la graduatoria definitiva ed escludeva la domanda dell’azienda per parziale presentazione dei titoli e incoerenza del BPOL e della relazione tecnica. L’istanza di riesame veniva respinta.

L’azienda ricorreva al TAR Calabria, che respingeva il ricorso. In particolare, il giudice di primo grado riteneva infondata la dedotta violazione del soccorso istruttorio, non operante nei casi di specie, e negava la prova delle dichiarazioni di impegno per una porzione di superficie. L’azienda proponeva appello, censurando l’irrilevanza degli errori di compilazione e l’esclusione del rimedio correttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità articolate dalla Regione, essendo l’appello infondato nel merito. La decisione amministrativa non si fonda sulla mancanza di una dichiarazione di impegno, ma sulla sua non conformità alla lex specialis: era stata accertata una dichiarazione ad acquisire una superficie, ma senza alcuna indicazione sulle particelle interessate, rimaste in bianco. Il tema decisivo non è dunque l’assenza della dichiarazione, quanto la mancata precisazione dei terreni cui essa si riferiva.

La Corte rileva inoltre che nel BPOL e nella relazione tecnica si faceva riferimento a un altro Comune e a fogli e particelle non associati alla dichiarazione di impegno, senza titoli di proprietà. L’appellante ha sostenuto che l’errore era solo parziale, ma di tale deduzione non vi è prova negli atti depositati in giudizio, come già constatato dal giudice di primo grado. L’indicazione dei terreni è elemento richiesto dalla lex specialis per verificare la sussistenza delle superfici ove realizzare l’intervento.

Non si tratta di un mero errore materiale né di un dato emendabile mediante il soccorso istruttorio. Richiamando l’orientamento espresso da Cons. Stato Sez. III n. 4932 del 2016, Ad. Plen. n. 9 del 2014 e Cons. Stato Sez. V n. 2402 del 2020, il Collegio ribadisce che nelle procedure di massa il rimedio non può essere invocato tutte le volte in cui gravano sul partecipante obblighi di correttezza e autoresponsabilità. La richiesta di una precisa indicazione delle superfici è ragionevole e proporzionata.

A ciò si aggiungono le esigenze di speditezza e l’accentuata multipolarità del rapporto amministrativo nei procedimenti selettivi. Ammettere un obbligo generalizzato di soccorso istruttorio comporterebbe un indebito allungamento dei tempi e andrebbe a scapito dei candidati che hanno prestato la cura richiesta dal bando. Il rimedio rischierebbe inoltre di alterare la posizione in graduatoria, come osservato da Cons. Stato Sez. I n. 1802 del 2022. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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