Modifiche regionali al PRG per tutela del paesaggio e silenzio-assenso sui termini (C.G.A.R.S. n. 635 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le modifiche apportate d’ufficio dall’Amministrazione regionale allo strumento urbanistico comunale, ai fini specifici della tutela del paesaggio, costituiscono modifiche obbligatorie riconducibili all’art. 10, comma 2, lett. c), della legge n. 1150 del 1942 e all’art. 3, lett. c), della legge n. 765 del 1967, e rientrano nel perimetro del potere attribuito dalla legge all’autorità regionale. In sede di interpretazione degli strumenti urbanistici, le risultanze grafiche possono chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non sovrapporsi o negare quanto risulta da questo: in caso di contrasto prevalgono le prescrizioni normative. La richiesta di chiarimenti e di documenti integrativi, prevista dall’art. 2 della legge regionale n. 159/1980, ha efficacia interruttiva del termine per l’approvazione e impedisce la formazione del silenzio-assenso, salvo che la sospensione sia palesemente dilatoria.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di terreni ricadenti nella zona C/5 del PRG del Comune di Realmonte, interessati da un piano di lottizzazione approvato nel 1991 e da una convenzione, con parziale esecuzione del primo fabbricato. Con decreto dirigenziale regionale il PRG e le norme tecniche di attuazione, adottati nel 2019, venivano approvati con modifiche e prescrizioni che ridimensionavano le zone di espansione residenziale.
Gli interessati impugnavano il decreto di approvazione e il voto del CTS davanti al TAR Sicilia, che respingeva il ricorso. Propongono appello deducendo vizi in procedendo per assenza delle tavole planimetriche aggiornate, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché invalidità del piano per violazione dei termini di approvazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo osserva che la censura relativa alla mancanza delle tavole planimetriche aggiornate non è adeguatamente motivata, perché non individua specificamente quali tavole tecniche sarebbero carenti. Richiama il principio pacifico secondo cui, in caso di contrasto tra indicazioni grafiche e prescrizioni normative del PRG, sono queste ultime a prevalere, potendo le risultanze grafiche chiarire e completare il testo ma non sovrapporsi o negarlo (Cons. Stato, sez. IV, n. 2158 del 2013).
La Corte valorizza inoltre l’art. 4 del decreto di approvazione, che rimetteva all’Amministrazione comunale, in un momento successivo, l’aggiornamento e la correzione degli elaborati di piano. Ciò contraddice la tesi dell’assenza delle tavole e della mancata cognizione dello stato effettivo dei luoghi, rendendo ininfluente il riferimento all’attestazione comunale sull’aggiornamento degli elaborati.
Quanto al secondo motivo, il C.G.A.R.S. richiama il proprio parere delle Sezioni Riunite n. 28 del 2024, secondo cui l’Amministrazione regionale non ha esorbitato dalle proprie competenze né ha invaso i poteri di pianificazione comunale. La modifica contestata è riferita testualmente alle «previsioni di uso esagerato del suolo» ed è condivisa dal Comune in sede di controdeduzioni; essa rientra nell’esercizio di poteri posti a presidio di ragioni di tutela ambientale.
Sul terzo motivo, il Collegio ribadisce la disciplina dei termini di approvazione dettata dagli artt. 4 e 19 della legge regionale n. 71/1978. La richiesta di chiarimenti e documenti integrativi ha efficacia interruttiva del termine (così l’art. 2 della legge regionale n. 159/1980), e restano escluse solo le sospensioni palesemente dilatorie. Nel caso concreto il procedimento è stato sospeso dal 31 marzo 2021 al 10 settembre 2021 per ragioni non dilatorie: detraendo i 163 giorni di sospensione dai 673 complessivi, il piano risulta adottato in 510 giorni, nel rispetto del termine di legge.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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