Perdita del grado per rimozione e autonomia del procedimento disciplinare (C.G.A.R.S. n. 667 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare di stato nei confronti dei militari non opera la pregiudiziale penale, vigendo il principio di autonomia temperata del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. La conoscenza qualificata dei fatti disciplinarmente rilevanti, cui gli artt. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, e 1041, comma 1, lett. s), n. 6, del d.P.R. n. 90/2010 ancorano la decorrenza degli accertamenti preliminari, non coincide con la materiale disponibilità degli atti di indagine da parte del reparto di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione, ma decorre dal nulla osta rilasciato dall’autorità giudiziaria all’utilizzo degli atti in sede amministrativa. Gli accertamenti preliminari non hanno indole disciplinare e il relativo termine non è perentorio, mancando una previsione espressa in tal senso. La sentenza penale di assoluzione per insussistenza del reato presupposto non smentisce l’accertamento disciplinare sulla condotta materiale del militare.

Il Fatto

Un maresciallo capo della Guardia di Finanza, in congedo assoluto per riforma, impugnava innanzi al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale gli aveva inflitto la perdita del grado per rimozione, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa senza grado. Il procedimento disciplinare traeva origine da una vicenda emersa nel corso di indagini penali: il militare era stato rinviato a giudizio per il delitto di favoreggiamento ex art. 378 cod. pen., per avere avvisato telefonicamente un soggetto della presenza di personale appostato, impedendone l’uscita dall’abitazione e vanificando la successiva perquisizione.

Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 30 maggio 2019, aveva assolto l’imputato per insussistenza del reato. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 426 del 5 febbraio 2024, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. Proponeva appello il soccombente, censurando la tardività del procedimento disciplinare, il difetto di motivazione e istruttoria, la sproporzione della sanzione e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dei termini. L’appellante sosteneva che l’amministrazione avesse conosciuto i fatti fin dal 15 giugno 2013, o comunque dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal decreto del G.U.P., e che quindi il procedimento fosse stato avviato a potere consumato. La censura è respinta. Gli atti di indagine sono coperti dal segreto ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen. fino alla chiusura delle indagini preliminari, e la circostanza che le indagini fossero state svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria non comporta alcun automatismo conoscitivo in capo all’amministrazione datrice di lavoro.

La Corte valorizza il dato documentale: la Procura di Trapani ha rilasciato il nulla osta all’utilizzo amministrativo degli atti il 22 febbraio 2018, comunicato il 26 febbraio successivo. Da tale data sono stati avviati gli accertamenti preliminari, conclusi l’11 maggio 2018, con contestazione degli addebiti il 28 giugno 2018, dunque nel rispetto del termine di 60 giorni di cui all’art. 1392, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010. La tesi di retrodatare la conoscenza alla richiesta di rinvio a giudizio è disattesa, perché la conoscenza di quegli atti non equivale alla conoscenza qualificata richiesta dalla norma regolamentare.

Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui gli accertamenti preliminari non hanno indole disciplinare e il relativo termine non è perentorio, citando Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 484 e Cons. Stato, sez. II, 14 luglio 2022, n. 6024. Sul versante sostanziale, richiama il principio di autonomia temperata e l’assenza della pregiudiziale penale, evocando Cons. Stato, sez. II, 17 giugno 2024, n. 5429 e l’Adunanza plenaria n. 14 del 2022.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte rileva che l’assoluzione penale non ha escluso la condotta materiale, ma è derivata dal mancato accertamento del reato presupposto di riciclaggio o ricettazione. L’assenza del reato presupposto rendeva inconfigurabile il favoreggiamento, senza smentire l’accertamento sulla condotta ausiliatrice del militare.

Infine, sulla proporzionalità, il Collegio ribadisce l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione della gravità delle infrazioni, richiamando Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2250 e Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2005, n. 5622. La perdita del grado è sanzione unica e indivisibile, non regolata con minimi e massimi, e la condotta, incidente sul giuramento e sul rapporto di fiducia, giustifica la sanzione anche dopo la cessazione del servizio attivo. L’appello è integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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