Modus testamentario e successione tra enti pubblici: obbligazione di durata e prescrizione (Cass. civ. Sez. II n. 33334 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di soppressione di ente pubblico, la successione si attua a titolo universale quando la legge o l’atto amministrativo contemplino il permanere delle finalità dell’ente soppresso e il loro trasferimento all’ente subentrante, unitamente al passaggio delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo; in difetto, e in particolare quando la soppressione avvenga "previa liquidazione", la successione è a titolo particolare e limitata ai beni residuati alla procedura. Ne consegue che l’onere modale gravante sull’ente soppresso non si trasferisce automaticamente all’ente succeduto, non essendo a tal fine applicabili, nemmeno analogicamente, gli artt. 676 e 677 cod. civ., che restano interni alla successione mortis causa, ed essendo solo la normativa pubblicistica a poterlo prevedere, con la conseguenza, in difetto, di una impossibilità sopravvenuta ex lege della prestazione. Qualora l’obbligazione modale di assistenza, istruzione ed educazione si sostanzi in una serie continuativa di attività, essa è obbligazione di durata e non istantanea, soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.; alla proposizione della domanda di adempimento va riconosciuta efficacia interruttiva anche rispetto al diritto di chiedere la risoluzione della disposizione modale.

Il Fatto

Gli attori, parenti entro il sesto grado del de cuius, convenivano davanti al Tribunale di Napoli la Regione subentrata a un istituto assistenziale per ciechi, chiedendo la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento dell’onere modale imposto dal testatore, l’apertura della successione legittima, la restituzione dei beni e dei frutti, il rendiconto e il risarcimento dei danni.

Con testamento olografo il patrimonio era stato devoluto all’istituto assistenziale, con destinazione all’assistenza, istruzione, educazione e beneficenza dei ciechi ivi ricoverati. Soppresso l’istituto, i beni erano stati attribuiti alla Regione. Il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione, facendo decorrere il termine dal subentro della Regione. La Corte d’appello confermava, qualificando la condotta della Regione come inadempimento istantaneo e collocando il dies a quo alla fine degli anni Settanta; escludeva inoltre l’efficacia interruttiva delle missive degli attori e la sospensione ex art. 2941 cod. civ. La questione giunge in cassazione con ricorso principale e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il primo motivo del ricorso incidentale, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo è infondato: la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ossia all’oggetto e alla reale natura della controversia, identificati non solo in funzione della pronuncia richiesta ma della causa petendi e della posizione soggettiva dedotta. La domanda non investe la legittimità di provvedimenti amministrativi, ma il comportamento dell’ente nell’esecuzione del modus: accertamento di carattere privatistico, che non incide sulle scelte discrezionali dell’amministrazione.

Nel merito, la Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale. La Corte d’appello ha correttamente qualificato la disposizione come onere modale, ma ha errato nel ritenerla obbligazione istantanea. L’obbligo di provvedere all’assistenza, istruzione ed educazione dei ciechi non si esaurisce in una singola prestazione, ma in una serie continuativa di attività: si tratta di obbligazione di durata. Va distinto l’illecito istantaneo con effetti permanenti dall’illecito permanente: solo nel primo la prescrizione decorre dal verificarsi del danno; nel secondo decorre dalla cessazione della condotta. Trova quindi applicazione la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., con maturazione delle singole frazioni di credito via via maturate.

La Corte richiama il principio per cui, in tema di legato modale, l’inadempimento legittima i prossimi congiunti del de cuius a proporre sia l’azione di adempimento sia quella di risoluzione ex art. 648 cod. civ., e che la domanda di adempimento ha efficacia interruttiva della prescrizione anche rispetto al diritto di chiedere la risoluzione. La Corte d’appello, considerando l’obbligazione come istantanea, ha fatto decorrere il termine dal primo atto di inadempimento, coincidente con il subentro della Regione: conclusioni da correggere, perché l’obbligo di prestazione assistenziale permaneva.

Esaminando il secondo motivo del ricorso incidentale, la Corte ricostruisce la cornice pubblicistica: l’ente era compreso nella tabella B allegata al d.P.R. n. 616/1977 ed è stato soppresso con l’art. 1-bis del d.l. n. 481/1978, convertito nella legge n. 641/1978, previa messa in liquidazione. Poiché né la legge né alcun atto amministrativo hanno disposto il trasferimento delle finalità dell’ente soppresso alla Regione, e poiché le passività sono poste a carico dell’Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, la successione è avvenuta a titolo particolare, limitata al trasferimento dei beni e del personale. L’onere modale non sopravvive, non essendo applicabili gli artt. 676 e 677 cod. civ. e versandosi in ipotesi di impossibilità sopravvenuta ex lege della prestazione.

La domanda è dunque rigettata nel merito per ragioni diverse da quelle della sentenza impugnata, con integrale compensazione delle spese di legittimità e di merito per l’assoluta novità della questione.

Nota della Redazione

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