Motivi aggiunti inammissibili se proposti dal controinteressato non ricorrente (TAR Calabria n. 1595 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
I motivi aggiunti di cui all’art. 43 c.p.a. possono essere proposti esclusivamente dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale. Il controinteressato che non assuma alcuna di tali posizioni processuali è privo di legittimazione a impugnare con motivi aggiunti i nuovi atti della medesima procedura di gara. L’art. 120, comma 7, c.p.a., nel prescrivere che i nuovi atti attinenti alla procedura siano impugnati con motivi aggiunti, non introduce alcuna deroga ai presupposti soggettivi dell’art. 43 c.p.a. Né può soccorrere il principio di conservazione ex art. 32 c.p.a. con conversione in ricorso autonomo, poiché difetta a monte la legittimazione: una simile lettura comporterebbe una interpretatio abrogans della norma. L’inammissibilità va dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

Il Fatto

Una società di costruzioni impugna davanti al TAR Calabria l’aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori di adeguamento del sistema depurativo-fognario, chiedendo la caducazione degli atti di gara e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. La stazione appaltante aveva aggiudicato l’appalto a un’impresa controinteressata, che si costituisce chiedendo la reiezione del ricorso.

Il tribunale respinge la domanda cautelare con ordinanza n. 386/2024, ma il Consiglio di Stato riforma la pronuncia interinale con decisione n. 3022/2024. A seguito di ciò il Comune, con determinazioni n. 99 e n. 100 del 28.08.2024, revoca l’aggiudicazione e dispone la prosecuzione della procedura selettiva. Contro questi ultimi provvedimenti la controinteressata propone motivi aggiunti nel giudizio in corso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente le due domande. Quanto al ricorso della società ricorrente, il ritiro in autotutela dell’aggiudicazione impugnata, disposto dalla stazione appaltante con il provvedimento n. 100/2024, è ritenuto satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Quanto ai motivi aggiunti della controinteressata, il tribunale richiama quanto già rilevato in sede cautelare con ordinanza n. 640/2024 e l’eccezione del Comune resistente: i motivi sono inammissibili. L’art. 43 c.p.a. consente la proposizione dei motivi aggiunti al ricorrente principale e al ricorrente incidentale; l’impresa controinteressata non riveste alcuna delle due posizioni.

Il Collegio respinge l’argomento difensivo fondato sull’art. 120, comma 7, c.p.a. La norma impone che i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara siano impugnati con motivi aggiunti, ma postula comunque il rispetto dei presupposti di cui all’art. 43 c.p.a. e non introduce sul punto alcuna espressa deroga.

Non persuade nemmeno l’invocazione del principio di conservazione ex art. 32 c.p.a., con conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo. A monte l’impresa era priva di legittimazione: applicare il principio di conservazione comporterebbe una interpretatio abrogans dell’art. 43 c.p.a., che individua in modo tassativo le parti legittimate. La giurisprudenza richiamata dalla difesa è infine dichiarata non pertinente, perché relativa a fattispecie in cui i motivi aggiunti impropri erano stati proposti da una parte comunque qualificata come ricorrente.

Il tribunale dichiara quindi l’inammissibilità dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. e compensa le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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