Ammonimento orale ex art. 612-bis cod. pen.: basta il quadro indiziario (TAR Sicilia n. 3809 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 d.l. n. 11/2009 svolge una funzione avanzata di prevenzione e dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen. e non richiede la piena prova della responsabilità dell’ammonito. È sufficiente il sospetto che le condotte ripetute tenute dal destinatario siano finalizzate o idonee a ledere la riservatezza della vita di relazione o, anche solo potenzialmente, l’integrità fisica e psichica della persona. A sostegno del provvedimento basta quindi un quadro istruttorio di natura indiziaria. La discrezionalità dell’Autorità di P.S. è ampia, ma richiede istruttoria adeguata e motivazione che dia conto degli indizi acquisiti.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- il 14 aprile 2021 e notificato il 17 successivo, deducendo violazione dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità e ingiustizia grave e manifesta.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’interno – Questura di -OMISSIS- e la controinteressata, quest’ultima persona offesa delle condotte contestate, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva discussa all’udienza pubblica a distanza dell’11 novembre 2024 e decisa con rigetto integrale delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce innanzitutto la funzione dell’istituto, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato, III, n. 6958 del 2021; n. 7883 del 2020; n. 4077 del 2020; n. 1085 del 2019; TAR Sicilia, Catania, I, n. 2542 del 2022). L’ammonimento non presuppone l’accertamento della responsabilità penale, ma un sospetto sulla finalità o idoneità delle condotte reiterate rispetto ai beni protetti dall’art. 612-bis cod. pen.

Su questa base il Tribunale ritiene infondate le deduzioni di carenza di motivazione e di istruttoria. Il provvedimento richiama una lunga serie di messaggi scritti e vocali inviati per il tramite di vari mezzi di comunicazione e social network, con i quali il ricorrente, dopo la fine della relazione, sollecitava la controinteressata a tornare con lui, cercando di impietosirla e minacciando di suicidarsi.

Il quadro indiziario si arricchisce di ulteriori condotte: l’essersi presentato più volte presso l’abitazione della donna; l’invio di messaggi tramite amici, conoscenti e colleghi; il recapito di lettere fatte passare sotto la porta; l’invio di omaggi floreali; le telefonate da numeri sconosciuti; gli appostamenti lungo il tragitto verso il lavoro, nei pressi del bar frequentato e con l’auto parcheggiata sotto casa. Tali circostanze risultano comprovate dal materiale probatorio depositato in giudizio dalla difesa erariale e dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti.

Il provvedimento dà conto anche del perdurante e grave stato di ansia della controinteressata, costretta a modificare le proprie abitudini e a farsi accompagnare dai genitori al lavoro per timore di incontrare il ricorrente da sola. Da qui la conclusione che l’atto è preceduto da adeguata istruttoria, è motivato e non presenta profili di illogicità nell’esercizio della discrezionalità dell’Autorità di P.S. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 in favore delle due parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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