PUDM applicabile alle piattaforme su scogli in specchio acqueo o lido demaniale (TAR Sicilia n. 3811 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di concessione avente ad oggetto l’installazione di una piattaforma solarium in prossimità della costa va qualificata, dal punto di vista formale e sostanziale, come istanza di concessione di bene demaniale marittimo e non di occupazione di specchio acqueo o di mare territoriale, quando l’area interessata sia costituita da scogli in aderenza al mare, riconducibili alla nozione di lido ex art. 822 cod. civ.. Ne consegue l’assoggettamento dell’istanza alla disciplina regionale che impone l’attestazione di conformità con il PUDM. È inammissibile l’istanza priva di tale attestazione, ove presentata dopo il periodo derogatorio. La distinzione tra mare territoriale e demanio marittimo non è invocabile per sottrarre l’area alla pianificazione comunale, poiché il richiamo all’art. 36 cod. nav. contenuto nella domanda conferma la natura demaniale del bene richiesto.
Il Fatto
La società ricorrente presenta alla Soprintendenza regionale un’istanza per ottenere una concessione demaniale marittima su un’area in località Ortigia, destinata all’impianto di una struttura solarium con area ristoro. L’Amministrazione regionale rigetta la domanda rilevando la mancata allegazione dell’attestazione di conformità al PUDM, non ancora adottato dal Comune al momento della richiesta. La società propone ricorso gerarchico, che viene parimenti respinto con provvedimento del marzo 2023.
La ricorrente impugna entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, sostenendo che l’area richiesta costituirebbe uno specchio acqueo, ossia mare territoriale, e non un bene demaniale soggetto a pianificazione comunale. Il Comune di Siracusa non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la nozione di mare territoriale, richiamando l’art. 2 cod. nav., e rileva come il precedente della Suprema Corte invocato dalla ricorrente riguardasse una fattispecie di responsabilità civile ex art. 2051 cod. civ. per omessa custodia di beni demaniali, del tutto estranea all’esercizio di poteri amministrativi. La sentenza citata, pertanto, non offre alcun argomento utile alla tesi della ricorrente.
Il dato decisivo è però un altro. La domanda presentata richiede espressamente una concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav., che concerne in via esclusiva le concessioni di beni demaniali e non porzioni di mare territoriale. Anche sul piano sostanziale, dalla documentazione progettuale emerge che la piattaforma sarebbe stata impiantata in prossimità di un’area classificata come frangiflutti, ma costituita in realtà da scogli sui quali si infrange il mare, in aderenza con la costa.
Il Collegio precisa la distinzione tra spiaggia e lido, entrambi richiamati dall’art. 822 cod. civ.: la prima ricomprende aree di sabbia, ghiaia o roccia lungo la riva; il secondo coincide con la fascia costiera a contatto con il mare, compresa la battigia e l’area adiacente destinata all’uso pubblico. L’area scogliosa rientra dunque nel lido e l’istanza va qualificata come domanda di concessione di bene demaniale, soggetta all’attestazione di conformità al PUDM.
La conferma giunge dalla relazione del Comune, che colloca l’area nell’ambito del PUDM come “Area 14: Lungomare di Ortigia” e la classifica come non accessibile. Quanto al secondo motivo, il Collegio chiarisce che la dividente demaniale è la linea che separa il demanio dalle altre proprietà e che la sua funzione di certezza dei confini non incide sull’individuazione dei beni demaniali operata a monte dalla legge. Essendo le coste soggette a fenomeni naturali, le cartografie possono richiedere aggiornamenti. Le linee guida regionali e il d.a. n. 152/2019 elencano le aree escluse dal PUDM e quella controversa non vi rientra. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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