Monitoring Trustee tardivamente impugnato: inammissibile il ricorso avverso la nomina (Cons. Stato n. 9317 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare la nomina del Monitoring Trustee decorre dalla piena conoscenza, da parte dell’interessato, degli elementi dai quali è desumibile l’incompatibilità del professionista designato, e non dalla successiva reiezione dell’istanza di riesame. La conoscenza del curriculum vitae del trustee e dei presupposti della nomina integra la piena capacità lesiva dell’atto e rende inammissibile, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., il ricorso tardivamente proposto. Ne deriva l’inammissibilità di tutte le censure che facciano discendere conseguenze patologiche sugli atti successivi dalla pretesa illegittimità della nomina. Restano invece autonome, e devono essere scrutinate nel merito, le valutazioni con cui l’Autorità accerta l’ottemperanza ai rimedi comportamentali imposti in sede di autorizzazione alla concentrazione.
Il Fatto
Una società operante nella distribuzione locale di quotidiani e periodici segnala all’AGCM l’inottemperanza, da parte del distributore nazionale partecipante a un’operazione di concentrazione, al rimedio n. 5 imposto nel provvedimento autorizzativo. La segnalazione contesta anche la sussistenza di un’intesa con altri editori, idonea a precostituire i presupposti del recesso dal contratto di distribuzione locale.
L’Autorità archivia la segnalazione e respinge l’istanza di partecipazione al procedimento di ottemperanza e quella di riesame della nomina del Monitoring Trustee. La società impugna tali atti davanti al TAR Lazio, che accoglie in parte il ricorso, annullando il solo diniego di riesame per il conflitto di interessi del trustee e ordinando all’Autorità di provvedere a nuova nomina. Propongono appello la società, con tre motivi, e, in via incidentale, l’AGCM e il distributore nazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo l’appello incidentale dell’Autorità, che ripropone l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado avverso la nomina del Monitoring Trustee. La società aveva acquisito il curriculum vitae del professionista in data 22 febbraio 2023 e da quel momento disponeva di tutti gli elementi per contestarne l’incompatibilità.
La tesi dell’appellante principale, secondo cui l’interesse a ricorrere sarebbe sorto solo con la reiezione dell’istanza di riesame del 1° marzo 2023, non convince. La conoscenza dei rapporti professionali pregressi tra il trustee e il distributore nazionale rendeva la nomina immediatamente e concretamente lesiva. Il ricorso, notificato il 19 maggio 2023, è quindi tardivo rispetto al termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal 22 febbraio 2023, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 29 c.p.a.
L’accoglimento dell’appello incidentale travolge il capo della sentenza che aveva accolto il ricorso sul punto e rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’appello incidentale del distributore nazionale, tutto incentrato sui requisiti del professionista.
Quanto ai motivi dell’appello principale, il primo è infondato: caduta la censura sulla nomina, non può sostenersi che gli atti successivi ne restino contagiati. L’Autorità ha valutato l’ottemperanza al rimedio n. 5 in modo autonomo, indipendentemente dalla relazione del trustee. Nemmeno il secondo motivo merita accoglimento: il rimedio n. 5 ancora la verifica al fatturato locale dell’area servita, non a quello complessivo, e il calo superiore al 10% è pacifico. Infine, la ricostruzione dell’AGCM in ordine all’assenza di un’intesa tra i distributori, e alla riconducibilità dei recessi a inadempimenti contrattuali ai sensi del rimedio n. 2, non presenta profili di illogicità. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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