Motivazione apparente per il diniego di continuazione tra fatti omogenei e contigui (Cass. pen. Sez. 1 n. 4652 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, nel rigettare l’istanza di unificazione di reati sotto il vincolo della continuazione, si sottragga alla valutazione specifica degli indicatori fattuali sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso – quali l’omogeneità strutturale dei fatti e la loro contiguità temporale – limitandosi ad affermare che gli episodi siano espressivi di una mera tendenza a delinquere. Non può essere valorizzata, quale elemento negativo, la dedotta condizione di tossicodipendenza dell’istante, laddove il giudice neghi rilievo a tale condizione con l’apodittica affermazione che essa non risulterebbe compiutamente documentata, senza confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza presentata dal condannato volta all’unificazione, sotto il vincolo della continuazione, di plurimi fatti di furto e ricettazione commessi in un circoscritto arco temporale e oggetto di distinte sentenze. Il giudice, pur prendendo atto dell’omogeneità strutturale dei fatti e della loro contiguità temporale, nonché della dedotta condizione di tossicodipendenza, aveva escluso la preventiva ideazione unitaria, qualificando i reati come espressivi di uno stile di vita improntato alla delinquenza.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, eccependo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione per la mancata valutazione della documentazione prodotta a sostegno della dedotta dipendenza da sostanze stupefacenti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando il dedotto difetto motivazionale. Il provvedimento impugnato, nel dare atto della presenza di fattori astrattamente deponenti per la sussistenza di un disegno criminoso unitario, si arrestava a un’asserzione immotivata, configurando i predetti elementi come meramente evocativi di una generale opzione di condotta criminosa, senza chiarire la ragione di tale opzione interpretativa.
La Corte ha precisato che la motivazione apparente ricorre quando l’apparato argomentativo si riveli completamente disarmonico rispetto alle risultanze processuali, ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioni indimostrate, prive di substrato contenutistico, apodittiche o tautologiche. Tale evenienza si è verificata nel caso di specie, poiché il giudice dell’esecuzione ha omesso il confronto con le articolate deduzioni dell’istante e non ha individuato i c.d. indicatori negativi, ovvero elementi specifici idonei a escludere il collegamento finalistico tra i reati.
Quanto alla condizione di tossicodipendenza, la Corte ha censurato l’affermazione del giudice di merito circa la sua mancata compiuta documentazione, in quanto formulata senza confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa. L’ordinanza impugnata si è così sottratta alla valutazione, specifica e compiuta, degli indicatori sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza al Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio G.i.p., in diversa composizione, per nuovo giudizio. Ha altresì disposto, ricorrendone le condizioni, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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