Testimonianza indiretta dell’ufficiale di polizia giudiziaria e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 3 n. 960 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. non è integrato quando l’ufficiale di polizia giudiziaria riferisce sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali, agenti o ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo, ma solo quando riporti dichiarazioni apprese da terzi. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate e disattese con motivazione adeguata dai giudici di merito, senza introdurre elementi idonei a disarticolare il ragionamento posto a fondamento della condanna. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’entità della somma evasa, l’abitualità dei comportamenti e l’assenza di condotte positive.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni capi di imputazione e ha confermato la condanna per gli altri, relativi alle annualità 2014 e 2015. L’imputato, in qualità di amministratore e legale rappresentante di una società, era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi derivanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo, in sette punti, relativo al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, con contestazioni sulla prova e sul dolo specifico; il secondo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nella memoria depositata per l’udienza ha ribadito le proprie difese.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. In primo luogo, ha rilevato che i giudici di merito avevano accertato la responsabilità dell’imputato sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni dei finanzieri, i quali avevano spiegato il meccanismo fraudolento di acquisto delle autovetture da società cartiere inoperative o comunque operanti in evasione d’IVA. Per quanto riguarda il dolo specifico, era stato valorizzato l’acquisto ripetuto di autovetture solo in parte, con evasione di IVA per importi ingenti.

Quanto alla contestazione sulla testimonianza de relato dei finanzieri, la Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la violazione del divieto di testimonianza indiretta è integrata solo quando l’ufficiale di polizia giudiziaria riferisca dichiarazioni apprese da terzi, non quando riferisca delle attività di indagine svolte da altri ufficiali nello stesso contesto investigativo. Ha inoltre precisato che la mancata acquisizione dei verbali di altre indagini non incide sul procedimento, fondato sul processo verbale che compendia le attività investigative.

La Corte ha infine ritenuto ineccepibile la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata sull’entità della somma evasa, sull’abitualità dei comportamenti e sull’assenza di condotte positive o segnali di resipiscenza. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 195 c.p.p.

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