Errore materiale in Cassazione non correggibile se sfavorevole al condannato (Cass. pen. Sez. 2 n. 4651 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che può essere corretto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è quello determinato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti, che ha condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela. Tuttavia, la richiesta di correzione è ammessa esclusivamente a favore del condannato, sicché è preclusa quando l’emenda farebbe rivivere una condanna di merito, non ricorrendo le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza del 9 dicembre 2025 la Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello nei confronti dell’imputato per il reato di appropriazione indebita, ritenendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela, e condannava l’imputato alla rifusione delle spese processuali in favore del condominio costituito parte civile.
Il condominio, tuttavia, segnalava alla Corte che la remissione di querela non era mai intervenuta, essendosi esso limitato a revocare la propria costituzione di parte civile. Veniva pertanto disposta l’iscrizione del procedimento ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. per la correzione dell’errore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte rammenta che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, l’errore di fatto può essere rilevato anche d’ufficio entro il termine di novanta giorni dalla deliberazione della sentenza. Nel caso di specie, il rilievo della mancata remissione della querela integra una tipica ipotesi di errore percettivo: la Corte non si è avveduta che la persona offesa aveva solo revocato la costituzione di parte civile e non aveva rimosso la condizione di procedibilità.->
Richiamando i precedenti di legittimità (Sez. 5, n. 20260 del 2016; Sez. 6, n. 82 del 1988), la Corte ribadisce che la revoca della costituzione di parte civile non equivale mai a remissione tacita di querela. L’errore sarebbe, quindi, in astratto sussistente e corregibile.
Tuttavia, l’istituto della correzione dell’errore materiale o di fatto è esperibile solo a favore del condannato e, comunque, in suo favore. Nel caso concreto, l’imputato non è più formalmente un condannato, essendo stato prosciolto con formula per estinzione del reato; inoltre, la correzione dell’errore farebbe rivivere la condanna di merito, determinando una complessiva rivalutazione della vicenda sfavorevole all’imputato, atteso che non sussistono elementi per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
L’assenza di entrambe le condizioni legittimanti preclude la correzione dell’errore e impone la declaratoria di non doversi procedere sull’istanza.
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Nota della Redazione
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