Convivono foro pattuito e arbitrato: prevale la clausola sul foro se la compromissoria è generica (Cass. civ. Sez. 2 n. 13720 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di compresenza, nel medesimo contratto, di una clausola di elezione del foro e di una clausola compromissoria, la portata delle stesse va valutata nel contesto del testo negoziale ex art. 1363 c.c. e con applicazione dell’art. 1367 c.c., secondo cui, nel dubbio, le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto. La clausola compromissoria che non individui le materie devolute agli arbitri e faccia genericamente riferimento alle “controversie che dovessero insorgere” non attribuisce carattere esclusivo alla competenza arbitrale, la quale richiede un’enunciazione espressa e inequivoca; pertanto, la clausola che elegge il foro per “qualsiasi controversia”, ove specificamente sottoscritta, prevale e legittima l’instaurazione del giudizio dinanzi al giudice ordinario. La deroga alla competenza del giudice ordinario a favore degli arbitri è di stretta interpretazione e non può essere desunta da clausole ambigue.
Il Fatto
Una società promissaria acquirente conveniva in giudizio la promittente venditrice, chiedendo l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare, avente ad oggetto la compravendita della proprietà superficiaria di due unità immobiliari, e, in subordine, la risoluzione per grave inadempimento. La società convenuta eccepiva l’incompetenza del giudice adito, deducendo l’esistenza di una clausola compromissoria che devolveva le controversie ad un collegio arbitrale. Il Tribunale adito, all’esito di una complessa istruttoria, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo valida ed efficace la clausola compromissoria, ancorché non specificamente sottoscritta.
Avverso tale declaratoria la società attrice proponeva regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 819-ter c.p.c., deducendo la nullità della clausola compromissoria e la prevalenza della clausola di elezione del foro, specificamente sottoscritta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione premette che, nel caso di specie, non è applicabile la disciplina sulle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 c.c., vertendosi in ipotesi di contratto concluso tra parti che hanno definito un regolamento negoziale specifico per il singolo rapporto, come dimostrato dalla dettagliata premessa dell’accordo.
Nel verificare la portata delle clausole, la Corte, quale giudice del fatto nell’indagine sulla loro interpretazione ai fini della competenza, rileva la presenza contestuale di una clausola intitolata “Domicilio e Foro Competente”, che elegge il foro di Santa Maria Capua Vetere per “qualsiasi controversia”, e di una “Clausola Compromissoria”, che fa generico riferimento alle controversie da sottoporre ad un collegio arbitrale. La prima risulta specificamente approvata con sottoscrizione autonoma, mentre la seconda non è compresa tra quelle oggetto di specifica approvazione.
La Corte ritiene che la scelta del foro non sia né generica né ambigua, equivalendo all’identificazione dell’ufficio giudiziario avanti al quale sottoporre le controversie, tanto più che l’espressione “qualsiasi controversia” confligge con la tesi che la clausola si riferisca solo alle materie non compromettibili. La clausola compromissoria, al contrario, non solo non identifica le materie devolute ma fa riferimento a un’eventualità generica, senza attribuire carattere esclusivo alla competenza arbitrale, che richiederebbe una scelta espressa e inequivoca.
Alla luce dell’art. 1367 c.c., la Corte conclude che le parti hanno previsto la possibilità del ricorso all’arbitrato solo per specifiche liti, in presenza di un successivo accordo manifestato di volta in volta, senza che ciò incida sul diritto di adire il giudice ordinario. La diversa interpretazione del Tribunale si risolve nel negare significato alla clausola sul foro competente, in violazione degli artt. 1363 e 1367 c.c. La Corte accoglie pertanto il ricorso, annulla la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
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Nota della Redazione
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