Sospensione cautelare dal servizio legittima anche in fase di indagini preliminari (TAR Campania n. 3071 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare facoltativa dal servizio ex art. 91 d.P.R. n. 3/1957 può essere disposta anche nella fase delle indagini preliminari, non essendo richiesta l’assunzione della qualità di imputato, purché la natura del reato per cui si procede sia particolarmente grave. La competenza ad adottare il provvedimento spetta, per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, al capo del D.A.P., ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 449/2017, in coerenza con il riparto delle competenze dirigenziali. La revoca della sospensione ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, fondata su una rinnovata valutazione delle esigenze precauzionali e non sull’illegittimità dell’atto presupposto, non determina di per sé la restitutio in integrum della posizione giuridica ed economica. In caso di revoca sopravvenuta, il giudice accerta comunque la legittimità dell’atto ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., ove il ricorrente dichiari il relativo interesse.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia con incarico di vice direttore di un istituto penitenziario, impugnava il decreto con cui il D.A.P. ne aveva disposto la sospensione cautelare dal servizio ex art. 91 d.P.R. n. 3/1957, a seguito di indagini per reati connessi ai maltrattamenti subiti da alcuni detenuti nel corso di una perquisizione straordinaria. La ricorrente deduceva l’incompetenza dell’organo, l’assenza dei presupposti in presenza di sole indagini preliminari e il difetto di istruttoria e motivazione.

Nelle more, il D.A.P. revocava la sospensione, rinviando però ogni decisione sulla reintegrazione giuridica ed economica all’esito del procedimento penale e dell’eventuale procedimento disciplinare. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava tale rinvio e rivendicava le differenze retributive e la ricostruzione della carriera. L’Amministrazione eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento del primo decreto, essendo intervenuta la revoca in autotutela. Ritiene tuttavia di dover scrutinarne la legittimità, poiché la ricorrente ha dichiarato la persistenza dell’interesse a fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., richiamando Ad. plen. n. 8 del 2022.

Il primo motivo è respinto. L’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 449/2017 attribuisce espressamente al capo del D.A.P. il potere di sospensione, in linea con il riparto delle competenze dirigenziali di cui al d.lgs. n. 165/2001 e con l’indirizzo già espresso da Cons. Stato n. 1488 del 2004. Il profilo relativo alla mancata proposta del Direttore generale, introdotto solo in replica, è inammissibile in quanto nuovo motivo.

Il secondo motivo è infondato. La norma consente la sospensione quando la natura del reato sia particolarmente grave, a prescindere dalla fase del procedimento. La ricorrente era destinataria di un’ordinanza del G.I.P. contenente capi di imputazione, e la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 880 del 2013; TAR Lazio n. 7703 del 2020) conferma che basta la sottoposizione a procedimento penale, anche nelle indagini preliminari.

Quanto al terzo motivo, la valutazione dell’Amministrazione costituisce manifestazione del potere discrezionale, sindacabile solo se manifestamente irragionevole, e non richiede l’analitica esposizione dei fatti addebitati. La gravità dei fatti, la risonanza mediatica e le esigenze di tutela dell’immagine dell’Amministrazione penitenziaria sostengono la sufficienza della motivazione per relationem.

I motivi aggiunti sono respinti. La revoca non integra l’ipotesi dell’art. 97 d.P.R. n. 3/1957, ma rientra nella revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, fondata su una rinnovata valutazione delle esigenze precauzionali, indotta dal tempo trascorso e dai provvedimenti del riesame che hanno ridimensionato la gravità indiziaria. La doglianza è quindi infondata. Il ricorso principale è in parte improcedibile e in parte respinto; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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