Inammissibile il ricorso che non censura la ratio sul giudicato del rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 26396 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri una sola delle due autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata è inammissibile, per difetto di interesse e di specificità, non essendo idoneo a travolgere il decisum. Quando la corte territoriale abbia fondato la propria decisione, da un lato, sull’assenza di interesse degli ex soci della società estinta a partecipare al processo e, dall’altro, sul rispetto del giudicato formatosi sulla regolarità del contraddittorio in sede di legittimità, la mancata contestazione di questa seconda ratio, autonoma e sufficiente, rende il ricorso inammissibile. Il giudicato sulla regolarità del contraddittorio nel giudizio di rinvio non può essere sindacato o eluso, salvo il caso di giuridica inesistenza della decisione.
Il Fatto
Il fallimento di una società si rivolge al Tribunale per chiedere l’accertamento della simulazione o della nullità, in subordine la revoca, di due successivi contratti di compravendita di diritti immobiliari. Le domande sono respinte e la sentenza è confermata in appello. Su ricorso del fallimento, la Cassazione cassa con rinvio. Il giudizio è riassunto nei confronti di due ex soci di una società nel frattempo estinta e di una società divenuta titolare dei diritti per effetto di una scissione parziale. La Corte d’Appello, disattesa l’eccezione di difetto del contraddittorio, dichiara la nullità di entrambi i contratti per motivo illecito comune.
Contro la sentenza del giudice del rinvio gli ex soci e la società beneficiaria propongono ricorso per cassazione con un unico motivo. Il fallimento deposita tardivamente il controricorso, rilevando la mancata notificazione del ricorso a uno dei soggetti che era parte nel giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. sotto il profilo degli effetti della scissione societaria. I ricorrenti sostengono che, in caso di scissione con trasferimento del diritto controverso, si determina una successione a titolo particolare e il processo prosegue tra le parti originarie, con la società scissa, mentre l’acquirente può intervenire o essere chiamato solo in un momento successivo e previo consenso delle altre parti. Da qui la dedotta nullità della sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio instaurato direttamente nei confronti della società beneficiaria e non anche degli ex soci della società scissa.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un profilo assorbente. La sentenza impugnata si regge su due distinte e autonome rationes decidendi. La prima è quella contestata con il ricorso: la corte territoriale ha ritenuto superflua la citazione in giudizio degli ex soci della società estinta, perché privi di interesse a partecipare al processo, essendo i diritti controversi transitati alla società beneficiaria per effetto della scissione.
La seconda ratio, non censurata, muove dal giudicato sulla regolarità del contraddittorio risultante dall’ordinanza con cui la Cassazione aveva rinviato il processo. In quella sede il fallimento aveva dato atto dell’estinzione della società dopo il trasferimento all’estero e aveva notificato il ricorso alla sola società beneficiaria. La Corte di legittimità si è pronunciata sul ricorso, sancendo così implicitamente l’integrità del contraddittorio. I giudici capitolini hanno quindi escluso di poter sindacare i vizi del giudizio di legittimità e hanno ravvisato la coincidenza tra le parti del rinvio e quelle della fase di legittimità, richiamando il principio per cui la decisione della Cassazione non può essere sindacata o elusa nel giudizio di rinvio, salvo il caso di giuridica inesistenza o di constatato errore del principio di diritto affermato.
Tale autonoma ratio non è affatto contestata: il ricorso denuncia soltanto la violazione dell’art. 111 c.p.c. e non anche dell’art. 384 c.p.c., dal quale dipende la forza della pronuncia di legittimità. Nella parte finale del motivo compare solo un generico cenno alla mancata partecipazione degli ex soci al giudizio di cassazione, con apodittico giudizio di irrilevanza, unito all’errata affermazione che anche la società beneficiaria sarebbe stata citata soltanto nel giudizio di rinvio.
La Corte esclude poi che l’omessa notificazione del ricorso a un litisconsorte pretermesso osti alla definizione immediata. Il rispetto della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti di ostacolo alla sollecita definizione: in caso di ricorso prima facie inammissibile, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio sarebbe superflua, comportando aggravio di spese e allungamento dei tempi senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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