Distanze legali e accettazione tacita dell’eredità (Cass. civ. Sez. 2 n. 15808 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che vanta un titolo legale successorio, quale un testamento olografo pubblicato, non è tenuta a dimostrare l’accettazione dell’eredità quando propone in giudizio domande che manifestano la volontà di accettare, come quella diretta a ricostituire l’integrità del patrimonio ereditario. Costituisce accettazione tacita dell’eredità la proposizione del giudizio da parte dell’erede. In materia di distanze legali tra costruzioni, la violazione della distanza preesistente, legittimamente acquisita, è sanzionabile anche qualora l’intervento edilizio sia qualificabile come ristrutturazione e non come nuova costruzione. Le questioni nuove che implicano accertamenti di fatto, non trattate nel giudizio di merito, sono inammissibili in sede di legittimità. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il controricorrente, proprietario di un immobile, aveva denunciato la demolizione e riedificazione della porzione di fabbricato della ditta di cui le ricorrenti sono eredi, prospiciente il proprio edificio, realizzata in violazione delle distanze previste dal Regolamento Edilizio Comunale. Il Tribunale di Patti, dopo la fase cautelare e l’espletamento di una c.t.u., aveva rigettato le domande del proprietario.
La Corte d’appello di Messina, pur condividendo la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, riformava parzialmente la sentenza, condannando le appellate all’arretramento del fabbricato per eliminare l’avanzamento di cm. 6 rispetto alla distanza preesistente tra i fabbricati. Avverso tale decisione le eredi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del controricorrente, rilevando che la proposizione di una domanda diretta a ricostituire l’integrità del patrimonio ereditario costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità, che non richiede dimostrazione alcuna da parte dell’erede che agisce in giudizio. L’onere di eccepire e provare la mancata accettazione grava su chi contesta la qualità di erede.
La prima censura, relativa alla violazione dell’art. 878 c.c. per il mancato scorporo dello spessore del muretto di cinta nel calcolo delle distanze, è stata dichiarata inammissibile per novità della questione, non risultando trattata nella sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che il ricorrente ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di merito e di indicare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto. La doglianza è risultata inoltre priva di autosufficienza per la mancata indicazione delle deduzioni sull’abusività del manufatto avversario.
La seconda censura, concernente la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 195 e 196 c.p.c. per il presunto travisamento delle risultanze della c.t.u., è stata parimenti dichiarata inammissibile. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il sindacato sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., non essendo più ammissibili censure di contraddittorietà o insufficienza. Ha inoltre precisato che le conclusioni del consulente tecnico non costituiscono un fatto storico, sicché la loro contestazione non può essere veicolata tramite l’omesso esame.
Quanto alla regolazione delle spese, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della compensazione parziale, e ha rigettato l’istanza di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dal controricorrente, difettando la mala fede o la colpa grave delle ricorrenti, non essendo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate.
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Nota della Redazione
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