Contrabbando di merci non unionali e veicolo immatricolato in altro Stato UE (Cass. pen. Sez. 3 n. 11045 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contrabbando, il delitto di cui all’art. 78, lett. a), d.lgs. n. 141/2024 sanziona la condotta di chi introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale merci non unionali. La qualità di merce non unionale costituisce condizione essenziale della fattispecie, sicché essa non può essere affermata con riferimento a un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea, ancorché la relativa targa provvisoria rechi un nominativo e un periodo di validità falsi. In tale evenienza, la falsità della documentazione assume rilievo ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., per la contraffazione o falsificazione di certificati, e non integra il reato di contrabbando, difettando la natura extra UE della merce.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il GUP, all’esito del giudizio abbreviato, aveva assolto gli imputati dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 78, lett. a), 87 e 88, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 141/2024, condannandoli per la sola ipotesi di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen..
Agli imputati si contestava di avere tentato di introdurre nel territorio dello Stato, provenendo dalla Tunisia, un motociclo munito di targa provvisoria francese senza assolvere all’obbligo di dichiarazione doganale e al pagamento dei diritti di confine; la falsità del certificato provvisorio di immatricolazione francese era circoscritta, nella contestazione, alla sola indicazione del nominativo e del periodo di validità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che l’art. 78, lett. a), d.lgs. n. 141/2024 sanziona la condotta di chi, omettendo la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare ovvero sottrae alla vigilanza doganale merci non unionali, sicché tale qualità della merce costituisce il presupposto indefettibile della fattispecie.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva assolto gli imputati sul presupposto della residenza unionale del proprietario; la motivazione, sebbene non del tutto compiuta, trovava tuttavia riscontro negli atti, dai quali emergeva che il veicolo risultava munito di carta di immatricolazione polacca e intestato a cittadino polacco, ovvero di targa provvisoria francese la cui genuinità, quanto all’immatricolazione, non era stata mai radicalmente contestata.
La Corte ha ritenuto dirimente la circostanza che, quale che fosse la reale immatricolazione, il motoveicolo risultava comunque immatricolato in uno Stato UE: ove immatricolato in Polonia, ovvero provvisoriamente in Francia e successivamente portato in Tunisia e riportato in Italia con documentazione falsa limitata al nominativo e al periodo di validità, la qualità di merce non unionale non poteva essere contestata.
Il riferimento al precedente di Sez. 3, n. 23401 del 07/03/2024 è stato ritenuto non pertinente, atteso che, in quel caso, la vettura non risultava immatricolata in alcuno Stato dell’Unione; nel caso in esame, invece, la contestazione elevata al capo 1) presupponeva la genuinità dell’immatricolazione francese, sebbene per altro nominativo e diverso periodo di efficacia.
Il ricorso del Pubblico Ministero è stato, pertanto, rigettato, non avendo l’accusa addotto elementi idonei a comprovare la radicale falsità dell’immatricolazione o la natura extra UE del veicolo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 477 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Art. 482 c.p. – Falsità materiale commessa dal privato