Accesso difensivo e sindacato sul nesso di strumentalità senza valutare la decisività (C.G.A.R.S. n. 822 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, occorrendo un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione finale che l’istante intende tutelare. La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non possono però svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel futuro giudizio. Simile apprezzamento compete, se del caso, solo al giudice investito della questione, salvo che ricorra una evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, tale da rendere l’esercizio dell’accesso pretestuoso o temerario. Il giudizio sull’accesso non anticipa il merito della lite sottostante.
Il Fatto
L’appellata presenta al Comune di Messina, il 30 giugno 2023, istanza di assegnazione in deroga di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 31/c del 19 aprile 2012, unitamente a istanza di accesso agli atti. L’accesso riguarda la comunicazione del 31 marzo 2023 con cui il Sub Commissario ha previsto la predisposizione di un elenco dei soggetti fragili, i criteri di inserimento, l’elenco stesso e le linee guida sui punteggi per l’assegnazione degli alloggi.
Il Sub Commissario e l’A.Ris.Mé negano l’ostensione, assumendo il difetto di un interesse diretto, attuale e collegato al procedimento commissariale. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiara improcedibile il ricorso avverso il silenzio e accoglie i motivi aggiunti, ordinando l’esibizione della documentazione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. La Presidenza della Regione e il Sub Commissario propongono appello, lamentando la violazione dei principi sull’accesso difensivo e l’assenza di una posizione giuridica soggettiva in capo all’istante, fuoriuscita dall’area di risanamento sin dal 2008.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021, invocata da entrambe le parti. Da un lato, l’istanza di accesso non può fondarsi su un generico richiamo a esigenze probatorie: serve un vaglio motivato sul nesso di strumentalità tra documento e situazione da tutelare. Dall’altro, amministrazione e giudice non possono anticipare valutazioni sull’influenza o decisività del documento nel giudizio futuro.
Nel caso concreto l’istanza del 30 giugno 2023 enuncia in modo inequivoco il presupposto: lo stato di salute dei figli minori, il diritto all’inserimento nell’elenco dei soggetti fragili e la necessità di conoscere criteri, priorità e graduatorie. Da qui il primo giudice ha correttamente desunto una posizione di interesse diretto e attuale alla conoscenza degli atti del procedimento commissariale e di A.Ris.Mé.
La dedotta fuoriuscita dall’area di risanamento, peraltro contestata, attiene semmai alla titolarità della posizione sostanziale sull’assegnazione degli alloggi ex art. 11-ter d.l. n. 44/2021. Si tratta di questione sindacabile nel successivo giudizio impugnatorio: in sede di accesso è esclusa ogni valutazione anticipata sull’effettiva incidenza della documentazione rispetto al bene della vita rivendicato.
Il Collegio valorizza inoltre la pluralità di amministrazioni coinvolte e richiama l’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990, che pone l’accesso come principio generale dell’attività amministrativa. La nota dell’A.Ris.Mé del 2 novembre 2023 conferma che le determinazioni del Sub Commissario condizionano la destinazione degli alloggi. La conoscenza dei criteri costituisce quindi l’antecedente logico per l’esercizio dell’azione a tutela dei diritti della famiglia. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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