Motivazione per relationem e distanze legali annullano autorizzazione e permesso (TAR Liguria n. 345 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inidonea la motivazione dell’autorizzazione paesaggistica che si limiti a richiamare per relationem il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio, senza descrivere le caratteristiche dell’edificio, il contesto paesaggistico e il rapporto tra opera e contesto. La valutazione di compatibilità paesaggistica non è autoevidente e non può essere integrata dalla relazione tecnica del privato, che esprime un giudizio di parte. La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si misura con riferimento ad ogni punto dei fabbricati, si applica anche quando una sola delle pareti sia finestrata ed è operante pure in presenza di una strada pubblica interposta. La vista mare costituisce elemento di pregio dell’immobile e la sua compromissione, anche parziale, radica l’interesse al ricorso.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un appartamento situato in un fabbricato limitrofo a un ex albergo, oggetto di un intervento di demo-ricostruzione con ampliamento e cambio di destinazione d’uso, finalizzato alla realizzazione di sedici unità abitative con autorimesse. La nuova volumetria prevista sulla copertura dell’edificio avrebbe occluso la visuale panoramica godibile dall’alloggio.
La proprietaria ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire, deducendo vizi di motivazione, difetto di istruttoria, violazione delle distanze legali e della disciplina urbanistica, oltre all’invalidità derivata del titolo edilizio. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza delle censure. La domanda cautelare è stata accolta con decreto monocratico limitatamente all’edificazione dell’ultimo piano, poi respinta in sede collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. La vista mare integra un elemento di pregio dell’immobile e la sua compromissione determina un pregiudizio concreto e specifico, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5078 del 2021. Il deprezzamento stimato nella perizia di parte conferma il pregiudizio economico. Sussiste inoltre la vicinitas. È invece accolta l’eccezione di inammissibilità degli atti di svincolo dalla destinazione alberghiera, impugnati in via meramente cautelativa e senza censure specifiche.
Nel merito è fondato il primo motivo. La motivazione dell’autorizzazione paesaggistica, resa per relationem al parere della Commissione locale, si risolve in una valutazione apodittica e stereotipata. Manca ogni riferimento concreto alle caratteristiche dell’intervento e al rapporto con il contesto tutelato. Il Collegio richiama il modello motivazionale elaborato da Cons. Stato, sez. VI, n. 8400 del 2021 e Cons. Stato, sez. II, n. 1626 del 2021, che esige la descrizione dell’edificio, del contesto e del loro rapporto. La compatibilità non è autoevidente, considerati la copertura in lamiera e il rivestimento in alluminio. La relazione tecnica del privato non può supplire alla carenza, esprimendo un giudizio di parte.
La riscontrata illegittimità dell’autorizzazione si traduce nell’invalidità derivata del permesso di costruire. Il titolo edilizio è inoltre viziato per violazione dell’art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444/1968. La distanza tra i fabbricati è di 9,10 metri, come ammesso dalla difesa della controinteressata. Irrilevante è la qualificazione dell’intervento, poiché anche la ristrutturazione edilizia che crea un fabbricato del tutto diverso è soggetta al limite.
Il Collegio respinge gli argomenti difensivi. La distanza si misura con riferimento ad ogni punto dei fabbricati, secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 7768 del 2024, e il limite opera anche quando una sola parete sia finestrata. La strada pubblica interposta non esclude l’applicazione della norma, come ribadito da Cons. Stato, sez. VII, n. 10029 del 2024 e da TAR Liguria, sez. I, n. 1148 del 2011. La posteriorità dell’immobile della ricorrente non vale a dequotare la censura. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze, e le spese sono compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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