Oneri di urbanizzazione non pagati non giustificano l’archiviazione dell’istanza edilizia (TAR Liguria n. 346 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata corresponsione degli oneri di urbanizzazione e delle somme dovute per la monetizzazione degli standard non può esplicare efficacia preclusiva sull’istanza di rilascio del titolo edilizio. Il contributo di costruzione non è oggetto di versamento anticipato: gli art. 16 e art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 non lo annoverano tra gli atti necessari alla definizione del procedimento, e l’art. 42 del d.P.R. n. 380/2001 appresta sanzioni e riscossione coattiva per il ritardato o mancato versamento. Nel calcolo dello standard da monetizzare vanno escluse le sedi viarie, a norma dell’art. 5, primo comma, n. 1), del d.m. 2 aprile 1968. Le unità abitative mobili collocate in strutture ricettive all’aperto possono essere dotate di pertinenze, con conseguente esclusione del parcheggio pertinenziale dal computo degli oneri.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato nel giugno 2021 un progetto in variante al P.R.G. per la realizzazione di un villaggio vacanze costituito da piazzole destinate a strutture mobili. Il Comune ha dapprima espresso assenso alla modifica della destinazione urbanistica con deliberazione consiliare n. 34 del 24 ottobre 2022, poi la Regione ha escluso la variante dall’assoggettamento a VAS con deliberazione di Giunta n. 1123 del 17 novembre 2023.

Il procedimento si è arenato sul criterio di calcolo degli oneri e degli standard. Con due note, l’una del maggio e l’altra del giugno 2024, il Comune ha disposto l’archiviazione dell’istanza, ravvisando posizioni “distanti ed inconciliabili” e rilevando il mancato versamento delle somme. La società ha impugnato gli atti, chiedendo anche la condanna al risarcimento del danno e la declaratoria di nullità in parte qua della delibera regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica gli atti impugnati per il loro contenuto sostanziale: dietro il nomen di archiviazione si cela un diniego dell’istanza edilizia. Su questa premessa si innesta il primo rilievo di illegittimità.

La ragione addotta dall’Amministrazione è illegittima. La mancata corresponsione degli oneri non può impedire l’accoglimento dell’istanza, come confermato dal richiamo a T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 3 febbraio 2021, n. 321 e a T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 18 giugno 2020, n. 871. Diversamente opinando, resterebbero privi di ragion d’essere le sanzioni e il meccanismo di riscossione coattiva dell’art. 42 del d.P.R. n. 380/2001. Né l’art. 16 né l’art. 20 del medesimo decreto contemplano il pagamento anticipato degli oneri.

Il diniego cade anche nel merito. Quanto agli standard, il Comune ha incluso nel computo le sedi viarie, pari a 745 mq, in contrasto con l’art. 5, primo comma, n. 1), del d.m. 2 aprile 1968, che espressamente le esclude. La delibera regionale n. 1123/2023 non autorizzava alcuna deroga ai criteri del decreto ministeriale. Quanto agli oneri, l’Amministrazione ha assoggettato a contribuzione il parcheggio interrato di 87,22 mq, negando la natura pertinenziale perché le strutture mobili non sarebbero “edifici”. L’assunto contraddice l’art. 3, comma 1, lett. e.5, del d.P.R. n. 380/2001 e le stesse deliberazioni collegiali comunali, che avevano confermato il vincolo pertinenziale.

Sul risarcimento, il Collegio disattende l’eccezione di difetto di procura: l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. non richiede un’autonoma abilitazione per la domanda risarcitoria accessoria. Respinge invece il danno da ritardo, poiché la parte avrebbe potuto attivare il rito del silenzio e la relativa omissione integra il comportamento rilevante ex art. 30, comma 3, c.p.a.. Accoglie il danno da provvedimento illegittimo, sussistendo imputabilità, spettanza del bene della vita, nesso causale e assenza di errore scusabile. Liquida il lucro cessante in € 138,77 giornalieri dal 28 maggio 2024, con rivalutazione ISTAT; esclude il danno emergente perché anteriore agli atti dannosi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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