Ricorso per cassazione inammissibile se non si confronta con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 38623 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, perché l’atto di impugnazione non può ignorare le argomentazioni della decisione censurata. La critica che si confronti solo con una parte della motivazione, tralasciando le ulteriori argomentazioni del giudice di merito, è aspecifica ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali. Il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto, sindacabile solo se la motivazione sia contraddittoria o non congrua.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Vercelli e in appello dalla Corte di Appello di Torino, alla pena di tre mesi di reclusione per i delitti di minaccia e minaccia aggravata, con riconoscimento della continuazione. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione.
Nel ricorso si lamenta, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche. La parte civile ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo e lo ritiene aspecifico. Il ricorrente non si è adeguato al disposto dell’art. 581 cod. proc. pen., poiché ha seguito un proprio approccio critico senza esplicitare il ragionamento su cui fondava le censure alla decisione impugnata.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato. Le ragioni di tale correlazione risiedono nel fatto che l’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni della decisione censurata.
Nel caso concreto, la critica si confronta solo con una parte della motivazione, tralasciando le ulteriori argomentazioni della Corte di appello sull’attendibilità della persona offesa, riscontrata dalle lesioni personali e dalla presenza di un cane aggressivo. Tali valutazioni di contesto comprovano, senza manifeste illogicità, l’idoneità delle minacce.
La Corte ribadisce, richiamando Sez. VI n. 13809 del 2015, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la stessa illogicità quando non manifesta, o che sollecitano una diversa comparazione dei significati probatori.
Il secondo motivo, concernente le attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato. La loro sussistenza è oggetto di un giudizio di fatto, escluso dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti, non sindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria (Sez. VI n. 42688 del 2008). Nel caso in esame, oltre alle modalità della condotta, rilevano l’assenza di resipiscenza e riparazione e l’esito negativo della messa alla prova.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non è accolta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, perché la memoria difensiva non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a chiedere l’inammissibilità o il rigetto (Sez. U n. 5466 del 2004 e Sez. U n. 877 del 2022).
Nota della Redazione
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