Sopravvenuta disciplina del prelievo latte e improcedibilità per cessazione della materia (TAR Lombardia n. 134 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricalcolo del prelievo supplementare sul latte adottato dall’organismo pagatore in esecuzione di una sentenza di annullamento non costituisce nuovo accertamento autonomo del debito, ma attività di rideterminazione conseguente alla rimozione degli originari atti di quantificazione. La sopravvenuta disposizione normativa che dichiara prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriori alla sua entrata in vigore determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso. Nel giudizio impugnatorio promosso dal debitore, la prescrizione del credito erariale non decorre durante la pendenza del processo, perché la difesa del creditore costituito mantiene l’effetto interruttivo e sospensivo sino al passaggio in giudicato. La rinuncia agli interessi sul prelievo integra aiuto di Stato e richiede una deroga europea, salvo che il legislatore riconosca nelle pronunce della Corte di giustizia una giusta causa di cancellazione degli interessi maturati anteriormente.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’organismo pagatore dell’AGEA, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2818 del 4 maggio 2020, aveva ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per le campagne 1997-1998 e 1998-1999. Il ricalcolo, lungi dal ridurre l’esposizione, ne peggiorava il saldo: la sorte capitale passava da € 52.037,67 a € 60.358,41 per la prima campagna e da € 60.362,82 a € 64.175,63 per la seconda, con l’aggiunta di interessi.
La ricorrente eccepiva la prescrizione del credito per effetto dell’effetto retroattivo dell’annullamento, contestava la decorrenza degli interessi e l’esenzione invocata, deduceva l’inaffidabilità dei dati sulla produzione nazionale e lamentava la parziale utilizzazione dei quantitativi disponibili per la compensazione, oltre all’opacità del fattore di compensazione. L’AGEA chiedeva la reiezione del ricorso. Il TAR accoglieva la domanda cautelare con due ordinanze e disponeva istruttoria.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio interveniva l’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, che ridisegnava i criteri di calcolo, limitava gli interessi alla data del 27 giugno 2019 e dichiarava prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriori alla conversione. In applicazione di tale disposizione l’AGEA annullava i provvedimenti adottati prima dell’11 agosto 2023 e la ricorrente riconosceva la cessazione della materia del contendere, insistendo sulle spese.
Il Collegio delinea il quadro sostanziale in funzione delle spese. La sentenza del Consiglio di Stato non cancella il debito da prelievo, ma rimuove gli originari atti di quantificazione, imponendo all’amministrazione una complessiva rideterminazione. Quanto alla prescrizione, il Tribunale applica la regola dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ.: la proposizione del ricorso interrompe il termine e l’effetto sospensivo permane per tutta la durata del processo, poiché il creditore costituito si difende chiedendo la reiezione. Richiama sul punto Cass. civ. Sez. III n. 31259 del 2022, Cass. civ. Sez. III n. 40845 del 2021 e Cass. civ. Sez. Lav. n. 21799 del 2021.
La doglianza sull’incertezza della produzione nazionale era già stata spesa nel giudizio definito dalla sentenza n. 2818/2020 e risulta quindi inammissibile. Anche riqualificata come difetto di motivazione, resta smentita dagli orientamenti consolidati, europei e nazionali, che hanno respinto le censure sui problemi gestionali delle quote latte, compresa la coerenza dei dati dell’anagrafe bovina.
Sugli interessi il Collegio osserva che la loro applicazione era corretta: la rinuncia costituirebbe aiuto di Stato e richiede una deroga in sede europea, come avvenuto per la rateizzazione del 2003 con la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE. Il quadro muta solo con l’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 69/2023, che individua nelle sentenze della Corte di giustizia una giusta causa di cancellazione degli interessi anteriori. La domanda principale di estinzione del debito sarebbe stata respinta; il ricorso avrebbe potuto trovare accoglimento solo su quella subordinata di nuovo calcolo, e comunque parziale.
Da qui la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese giustificata dal soccombenza virtuale solo parziale, e la conferma del contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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