Risoluzione contrattuale e motivazione atto: interesse del terzo e riedizione gara (TAR Sicilia n. 1426 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo che, lamentando inadempienze dell’aggiudicatario, chieda la risoluzione del contratto di appalto pubblico al fine della riedizione della gara vanta una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La scelta della stazione appaltante di applicare le sole penali contrattuali anziché risolvere il rapporto costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non esige una motivazione rafforzata, salvo che il terzo abbia presentato una specifica istanza che attivi un procedimento a lui correlato. L’obbligo di motivazione ex art. 3 della legge n. 241 del 1990 non ha carattere assoluto, ma relativo, e si modula in ragione della natura autoritativa o non autoritativa dell’atto, del rapporto in cui si innesta e del destinatario. Non sussiste alcuna ipotesi di risoluzione vincolata al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Il Fatto

La società ricorrente aveva partecipato alla gara indetta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, nell’ambito provinciale di Catania. La gara era stata aggiudicata a un raggruppamento controinteressato.

Apprese plurime violazioni e inadempienze dell’aggiudicatario nell’esecuzione dell’appalto, la ricorrente impugnava il provvedimento con cui il RUP aveva applicato la sanzione pecuniaria del 5% dell’importo delle fatture, dolendosi del fatto che l’amministrazione non avesse disposto la risoluzione del contratto e avesse omesso un’adeguata motivazione ex art. 3 della legge n. 241 del 1990. Le amministrazioni intimate e la controinteressata eccepivano il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta in via preliminare le eccezioni di difetto di giurisdizione, di legittimazione e di interesse. La posizione fatta valere dalla ricorrente, pur afferendo all’ambito esecutivo dell’appalto, non involge questioni di diritto soggettivo tra le parti contrattuali. Essa si innesta in un rapporto diverso, tra stazione appaltante e terzo, e integra una posizione differenziata di interesse legittimo volta alla riedizione della gara, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 5688 del 2021 e da Ad. plen. n. 10 del 2020.

Nel merito il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato manifesta l’implicita scelta dell’amministrazione di non risolvere il contratto e di applicare le penali contrattuali. Tale scelta è adeguatamente motivata con riferimento al destinatario e alla natura delle situazioni giuridiche coinvolte, ossia diritti soggettivi nell’ambito di un rapporto paritetico.

Il Collegio chiarisce che l’obbligo di motivazione non assume caratteri assoluti e indistinti, ma relativi. Esso si declina diversamente alla luce della natura autoritativa o non autoritativa dell’atto (art. 1, comma 1-bis della legge n. 241 del 1990), del rapporto in cui si innesta e del destinatario. La motivazione appare idonea a supportare le scelte ampiamente discrezionali in tema di mantenimento o risoluzione dell’appalto, a fronte dell’opzione tra l’interesse pubblico alla continuità del rapporto e l’esercizio del diritto potestativo di cui all’art. 1456 cod. civ., secondo Cass. civ., sez. II, n. 32277 del 2023.

Diversa è l’intensità dell’onere quando un terzo faccia valere l’autonomo interesse alla risoluzione del contratto, funzionale alla riedizione della gara o allo scorrimento della graduatoria. In tal caso l’amministrazione deve comparare plurimi e confliggenti interessi pubblici e privati. Tale onere motivazionale specifico presuppone però un’apposita istanza del soggetto portatore dell’interesse e un correlato procedimento dialogante, non presentata nel caso di specie. Il lamentato difetto di motivazione non sussiste, né può predicarsi una risoluzione vincolata al di fuori delle ipotesi di legge, come ribadito da Cons. Stato, sez. II, n. 7396 del 2021. Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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