Proroga tecnica delle concessioni demaniali e obbligo di indire la gara (TAR Puglia n. 253 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime prevista dall’art. 3, commi 1 e 3, legge n. 118/2022 è compatibile con il diritto dell’Unione europea ove sia funzionale allo svolgimento della procedura selettiva e non si risolva in un rinnovo automatico. L’adozione di un atto di indirizzo che dia impulso all’indizione della gara integra la condizione necessaria e sufficiente per l’operatività della proroga. Ne consegue l’illegittimità del diniego fondato sulla ritenuta necessità di disapplicare la proroga per contrasto con l’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE. Le prescrizioni del piano urbanistico o portuale adottato ma non approvato, prive di clausola di salvaguardia, non hanno efficacia immediata e non conformano la posizione del concessionario. Gli atti di indirizzo, in quanto inidonei a incidere in via diretta sulla sfera soggettiva, non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse attuale.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di uno specchio acqueo nel porto, destinato all’ormeggio di unità da diporto per noleggio e locazione. In vista della scadenza, l’amministratrice aveva chiesto la proroga di legge; il Comune aveva dapprima concesso una proroga tecnica triennale, poi impugnata con separato ricorso.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 118/2022 e del d.l. n. 198/2022, la società ha presentato istanza di manifestazione di interesse a mantenere la concessione fino al 31.12.2025. Il Comune ha rigettato l’istanza, ritenendo la proroga in contrasto con il diritto UE e comunque incompatibile con le previsioni del piano regolatore portuale adottato, intimando il rilascio dell’area. Da qui il ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso le deliberazioni di indirizzo sopravvenute.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la proroga tecnica è compatibile con il diritto dell’Unione a condizione che le amministrazioni competenti abbiano già indetto la procedura selettiva o abbiano deliberato di indirla in tempi brevi, emanando atti di indirizzo e avviando l’iter per la predisposizione dei bandi (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4480 del 2024). La proroga opera dunque quale gestione “ponte” del demanio nelle more delle gare.
Su questa base il Collegio rileva che, nella stessa data del diniego, il Comune ha adottato la deliberazione di Giunta con cui ha disposto di predisporre gli atti per l’assegnazione delle aree mediante procedure ad evidenza pubblica, escludendo ogni rinnovo automatico. Tale atto di indirizzo ha realizzato la condizione necessaria e sufficiente per l’operatività della proroga di legge, da intendersi non già come rinnovo ordinario, bensì come proroga funzionale al dispiegamento delle dinamiche concorrenziali.
Ne deriva l’illegittimità del diniego, adottato sulla base della ritenuta necessità di disapplicare la norma nazionale, laddove la stessa è conforme al diritto UE ove intesa come strumento di gestione ponte. Il Tribunale esclude inoltre che le prescrizioni del piano adottato ma non approvato, in mancanza di clausola di salvaguardia, possano conformare la posizione del concessionario.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio li dichiara inammissibili: gli atti di indirizzo non incidono in modo immediato e diretto sulla sfera soggettiva della ricorrente, che potrà impugnarli in sede di attuazione. Il ricorso introduttivo è accolto, con annullamento della nota dirigenziale e obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, tenuto conto delle sopravvenienze normative. Spese compensate.
Nota della Redazione
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