Mutamento toponimo stradale e parere vincolante della Soprintendenza (TAR Sardegna n. 919 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Soprintendenza è chiamata a rendere sul mutamento di denominazione delle vecchie strade e piazze comunali, ai sensi dell’art. 1 R.D.L. n. 1158 del 1923, convertito in legge n. 473 del 1925, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai casi di evidente illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Non è viziato da difetto di motivazione il parere negativo che ricostruisca il contesto storico-urbanistico del toponimo e dia conto dell’istruttoria svolta, anche mediante il preventivo invito al Comune a presentare osservazioni. La disponibilità dell’Amministrazione a individuare una collocazione alternativa del nuovo toponimo conferma la ponderazione degli interessi e non integra un esercizio distorto del potere.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva deliberato di modificare l’intitolazione di una via del centro abitato, sostituendo l’originaria denominazione con quella di un illustre concittadino, erudito e glottologo. Avviato il procedimento presso la Prefettura, questo si era concluso con un provvedimento di improcedibilità fondato sul parere negativo della Soprintendenza competente.
Il Comune aveva impugnato quegli atti davanti al TAR, che li aveva annullati con una precedente sentenza, imponendo all’Amministrazione di rideterminarsi previo coinvolgimento dell’Ente nel procedimento. La Soprintendenza ha quindi adottato un nuovo parere negativo, incentrato sul contesto urbanistico della via e sull’esigenza di non cancellare dalla memoria popolare la figura storica cui la strada era intitolata. Da qui il nuovo ricorso, affidato a un unico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 1 R.D.L. n. 1158 del 1923 impone alle amministrazioni municipali di ottenere preventivamente l’approvazione ministeriale, per il tramite delle competenti Soprintendenze, prima di mutare il nome delle vecchie strade o piazze. Il TAR richiama la propria precedente pronuncia, che aveva chiarito il trasferimento di tale competenza dal Ministero dell’istruzione pubblica al Ministero per i beni culturali, individuando nella Soprintendenza l’organo chiamato a esprimersi.
Su questa base il Tribunale riconosce in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nell’approvare o negare la modifica. Il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di evidente illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, evenienze che il Collegio esclude nella specie.
Quanto alla motivazione, il TAR rileva che la Soprintendenza ha dapprima comunicato i motivi ostativi, invitando il Comune a presentare osservazioni, e solo dopo, ritenutele insufficienti, ha confermato il diniego. L’atto ricostruisce l’excursus storico e normativo che riconosce tutela alla rappresentazione sabauda nella toponomastica dei centri abitati e chiarisce che la cancellazione avrebbe eliminato sia la memoria di un preciso assetto urbanistico storico, sia quella di un personaggio rilevante per la storia nazionale e dell’isola.
Il Tribunale valorizza, inoltre, la disponibilità dell’Amministrazione a individuare un’allocazione alternativa per il nuovo toponimo, così da contemperare gli interessi coinvolti. La Soprintendenza non ha imposto un diniego assoluto, ma ha prospettato soluzioni idonee a conservare l’integrità del reticolo viario storico e a rendere comunque omaggio all’illustre cittadino.
Ne consegue il rigetto del ricorso siccome infondato. La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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