Inammissibile il ricorso del proprietario non titolare di diritto reale sull’area (TAR Sicilia n. 2915 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad agire avverso gli strumenti urbanistici generali spetta a chi è titolare di una situazione giuridica sostanziale incisa dagli atti impugnati. Il soggetto che non vanti alcun diritto reale sui terreni e che sia munito soltanto di procure speciali per la presentazione di un progetto di lottizzazione, prive di potere di rappresentanza processuale, non è legittimato attivo a proporre ricorso per l’annullamento del PRG a tutela della sfera giuridica dei proprietari. La società ricorrente, priva anch’essa della titolarità dominicale, è altresì carente di valida procura alle liti quando questa sia stata sottoscritta da soggetto del cui potere rappresentativo non è data prova. Il ricorso è pertanto ab origine inammissibile, prima ancora che improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente persona fisica e la società ricorrente chiedevano l’annullamento, in parte qua, della deliberazione consiliare di presa d’atto dell’efficacia e dell’esecutività del PRG comunale, nella parte in cui, disattendendo le osservazioni presentate, avrebbe lasciato priva di normazione urbanistica l’area ricompresa tra alcune vie del centro abitato, catastalmente individuata. Impugnavano altresì il certificato di destinazione urbanistica rilasciato al ricorrente, ritenuto non corrispondente all’effettiva destinazione di piano.
I ricorrenti lamentavano la violazione della normativa regionale in materia di approvazione dei piani e dell’art. 3, legge n. 241/1990, sostenendo che l’istruttoria avrebbe dovuto condurre a classificare l’area come zona territoriale omogenea “B” e “C2”. Si costituivano l’Assessorato regionale, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e il Comune, eccependo il difetto di legittimazione attiva. In corso di giudizio i ricorrenti chiedevano dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la delibera annullata dal TAR con precedenti decisioni confermate in appello dal C.G.A.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la posizione dell’Assessorato regionale, chiamato in causa dai ricorrenti. Rileva la sua estraneità al giudizio, poiché non è intervenuto con alcun provvedimento nell’iter di approvazione del PRG. I pareri resi dalla Soprintendenza e dall’Assessorato nell’ambito del procedimento pianificatorio, gestito dal solo Comune, sono privi di valenza provvedimentale e non risultano contestati. Il difetto di legittimazione passiva è dunque dichiarato.
Nel merito, il Tribunale rileva il difetto di legittimazione attiva. Nessuno dei due ricorrenti è proprietario dei terreni di cui alle particelle catastali indicate in ricorso. Il ricorrente persona fisica non è titolare di alcun diritto reale, ma è munito soltanto di quattro procure speciali dei proprietari che lo autorizzavano a chiedere il progetto di lottizzazione del terreno, non già a proporre ricorsi giudiziali né a rilasciare procura ad litem.
La presenza agli atti della procura alle liti non sana il difetto: il ricorrente difetta del potere di rappresentanza per impugnare gli atti amministrativi e non è legittimato ad agire a difesa di una situazione giuridica afferente alla sfera giuridica dei proprietari, in applicazione degli artt. 77 e 81 cod. proc. civ..
Quanto alla società ricorrente, priva anch’essa della titolarità dominicale dei fondi, manca persino una valida procura alle liti: al ricorso era allegata una procura speciale firmata da un soggetto del cui potere rappresentativo in seno alla società nulla è dato sapere.
Il ricorso è pertanto inammissibile ab origine per difetto di legittimazione attiva, prima ancora che improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’espunzione dal mondo giuridico del piano per effetto delle sentenze del Giudice Amministrativo richiamate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, in ragione del valore indeterminabile e della media complessità delle questioni, avendo riguardo ai minimi tariffari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 77 c.p.c. – Rappresentanza del procuratore e dell'institore
- Art. 81 c.p.c. – Sostituzione processuale