Esecuzione del giudicato e carta elettronica del docente nomina commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 123 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza previsto dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. presuppone l’esistenza di un giudicato e l’inerzia dell’Amministrazione destinataria. Una volta decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia. Il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. Al ricorrente spetta inoltre la somma di danaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata negli interessi legali maturati dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 252/2024 del 21 marzo 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire all’interessata, tramite il sistema della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, per gli anni scolastici indicati in ricorso.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, malgrado la notificazione e il passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Ha pertanto chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione l’accredito della somma e che fosse fissata la somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi.
Il Tribunale verifica anzitutto la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta decorso, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 27 marzo 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto richiama una serie di pronunce conformi dei giudici amministrativi.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti, entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che darà corso agli adempimenti entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. Accoglie inoltre la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo nella notificazione della presente sentenza e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pur tardivo, oppure in quello dell’esecuzione in via sostitutiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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