Controllo sulla gestione finanziaria dell’Accademia Nazionale dei Lincei per il 2022 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 66 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti pubblici non economici a carattere culturale verifica la coerenza delle scelte gestionali con i canoni di trasparenza, pubblicità, confronto competitivo, economicità, efficienza ed efficacia posti a presidio del buon andamento e della sana gestione finanziaria. La natura pubblicistica dell’Ente e la mission istituzionale impressa dal legislatore impongono che l’impiego delle risorse amministrate, comprese quelle provenienti da lasciti e donazioni private, sia orientato al perseguimento delle finalità di rilievo pubblicistico. Il conferimento di incarichi esterni per lo svolgimento di attività stabili e ordinarie, quali l’amministrazione del patrimonio immobiliare, deve essere valutato con attenzione, privilegiando l’acquisizione di personale interno idoneo ovvero il ricorso all’evidenza pubblica. Nella locazione e nell’alienazione di immobili l’Ente è tenuto al rispetto dei principi generali della contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici. La gestione del portafoglio titoli deve improntarsi a criteri di prudenza e di puntuale valutazione del rischio, garantendo adeguata informazione e trasparenza.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha eseguito il controllo sulla gestione finanziaria dell’Accademia Nazionale dei Lincei per l’esercizio 2022, riferendo al Parlamento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958. L’Ente, istituzione di alta cultura ai sensi dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione, rientra tra gli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge n. 70 del 1975 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura.

L’Accademia amministra, oltre al proprio patrimonio, Fondi amministrati privi di personalità giuridica e Fondazioni, costituiti da eredità, legati e donazioni con finalità vincolate alla volontà degli istitutori. La gestione si caratterizza per l’ingente patrimonio immobiliare e mobiliare e per il ricorso ad incarichi esterni, circostanze che hanno indotto la Sezione a formulare rilievi e raccomandazioni.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione dell’Ente quale soggetto pubblico destinatario di lasciti e donazioni e di sovvenzioni statali. Da tale premessa deriva che gli obiettivi affidati da soggetti privati restano attratti nella funzione pubblicistica dell’Accademia, con la conseguenza che le scelte gestionali devono conformarsi ai canoni di trasparenza, pubblicità, confronto competitivo, economicità, efficienza ed efficacia.

Con specifico riguardo al patrimonio immobiliare, la Corte rileva che la gestione di parte rilevante di esso è stata esternalizzata mediante affidamento diretto a soggetto terzo, pur essendo presente nell’assetto organizzativo un’apposita area dedicata. L’Ente ha giustificato la scelta con la carenza di risorse umane. La Sezione raccomanda di vagliare con attenzione il conferimento di incarichi esterni, verificando se le prestazioni rientrino in attività stabili e ordinarie ovvero occasionali e richiedenti elevata specializzazione, superando la criticità mediante l’acquisizione di personale interno o l’esternalizzazione con ricorso all’evidenza pubblica.

Quanto alle locazioni attive, la Corte ribadisce che esse rientrano tra i contratti assoggettati ai principi della normativa sulla contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici, sicché l’individuazione del conduttore richiede l’espletamento di apposita gara o manifestazione di interesse. Per la vendita, la disciplina generale impone i pubblici incanti salvo le eccezioni di legge. La Sezione segnala inoltre l’annullamento di residui attivi per insolvenza degli affittuari e richiama la necessità di idonee procedure di verifica delle posizioni creditorie.

Sul versante del portafoglio titoli, la Corte raccomanda di improntare l’asset allocation a criteri di prudenza e di puntuale valutazione del rischio, con costante monitoraggio e compiuta evidenza delle operazioni nella sezione amministrazione trasparente. In tema di difesa in giudizio, si ribadisce che l’Accademia è rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, salvo conflitto potenziale di interessi, e che il ricorso ad avvocati del libero foro deve rispondere a motivate esigenze e ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

La Corte non condivide, infine, le modalità della riclassificazione operata dall’Ente nel conto economico, con ripristino delle voci straordinarie eliminate dall’art. 2425 cod. civ., raccomandando la puntuale osservanza dei principi contabili e la corretta imputazione dei valori, a tutela della chiarezza e della piena intellegibilità dei dati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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