Nesso eziologico da causa di servizio e sindacato sul parere del Comitato (TAR Puglia n. 858 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è espressione di discrezionalità tecnica e, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, è vincolante per l’Amministrazione, che non può discostarsene. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’eccesso di potere e non può sostituire la valutazione tecnica dell’organo, salvo errore di fatto, illogicità o contraddittorietà manifesta, travisamento o mancata considerazione di circostanze rilevanti. Nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano solo eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e documentati. Ove l’Amministrazione, con rinnovato supplemento istruttorio, confermi la propria determinazione, l’atto successivo è di conferma e non meramente confermativo, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso il primo provvedimento. Il parere vincolante esclude l’operatività dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione procedimentale non inciderebbe sul contenuto dispositivo.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito, era impiegato in una missione internazionale in Afghanistan quando, il 14.10.2012, rimase coinvolto nell’esplosione di un ordigno. Rilevò un trauma acustico, riconosciuto dipendente da causa di servizio, e successivamente gli fu diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress di grado grave.

Con istanza del 14.12.2015 chiese il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale patologia e dell’interdipendenza con l’infermità già riconosciuta, oltre all’equo indennizzo. L’Amministrazione, recependo il parere negativo del Comitato di Verifica, respinse la domanda. Il ricorrente impugnò i provvedimenti e, dopo un riesame in autotutela conclusosi con nuovo parere confermativo, propose motivi aggiunti avverso il secondo decreto di diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Il riesame attivato in autotutela, con nuovo parere del 3.12.2019, integra un atto di conferma e non un atto meramente confermativo, perché fondato su supplemento istruttorio e nuova motivazione. Da qui la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, con spostamento della pretesa sui motivi aggiunti.

Nel merito, il TAR richiama l’orientamento consolidato: al solo Comitato spetta delibare il nesso eziologico tra servizio e insorgenza della malattia, mentre la C.M.O. si limita alla diagnosi. La valutazione conclusiva è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo vizi del procedimento o manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze rilevanti.

Applicando tali coordinate, il TAR ritiene il parere del Comitato sorretto da un percorso logico-argomentativo non irragionevole e privo di lacune macroscopiche. Il diniego si fonda sull’assenza di correlazione etiopatogenetica tra i quadri morbosi e sull’insussistenza di una concausa efficiente e determinante, esclusa anche per il tempo trascorso dall’evento e per il carattere minimale della lesione.

Il Collegio valorizza inoltre gli esiti della CTU svolta nel giudizio civile e della decisione sul riconoscimento dello status di vittima del terrorismo: da essi emerge che il disturbo costituisce aggravamento di una psicopatologia preesistente e non è direttamente riconducibile all’attentato né all’infermità già riconosciuta. Tali risultanze sono utilizzabili, non esistendo nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove fuori dei casi di prova legale. Ne deriva l’inammissibilità della richiesta di CTU o verificazione.

Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la censura non convince: il parere vincolante precludeva all’Amministrazione ogni diversa determinazione, così che la partecipazione procedimentale non avrebbe inciso sul contenuto dispositivo. I motivi aggiunti sono quindi respinti, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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