L’ottemperanza al giudicato non include le spese di precetto (TAR Lazio n. 11995 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una pronuncia di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento del capitale e degli accessori liquidati nella sentenza passata in giudicato. In tale sede, la parte ricorrente ha diritto al riconoscimento delle sole spese successive alla decisione ottemperanda che trovino titolo nello stesso provvedimento giudiziale, quali quelle relative alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della sentenza. Non sono invece dovute le spese di precetto, né quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
La società ricorrente, già vittoriosa in appello, agiva in ottemperanza dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva condannato la Provincia di Crotone al pagamento di una somma in suo favore, oltre spese e accessori. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione, ma quest’ultima, non costituitasi in giudizio, non aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato. La ricorrente chiedeva pertanto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese, inclusi gli oneri di precetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, verificati mediante la certificazione in atti: il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua notifica in forma esecutiva all’amministrazione inadempiente. La Corte ha quindi ordinato alla Provincia di Crotone di corrispondere la somma dovuta, oltre accessori e spese di lite, entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della decisione, riservando la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
Quanto alla domanda di rifusione delle spese successive alla sentenza ottemperanda, il Collegio ha operato una distinzione: sono dovute le spese accessorie che trovano titolo nel provvedimento giudiziale, mentre non sono riconoscibili le spese di precetto, in quanto riferite al procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. cod. proc. civ. e non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Ciò in ragione della libertà di scelta del creditore della pubblica amministrazione, che può agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di ottemperanza, senza poter cumulare gli oneri di entrambi i procedimenti.
La pronuncia è conforme all’orientamento consolidato secondo cui la notifica di uno o più atti di precetto al debitore costituisce esercizio di una facoltà processuale non necessaria, i cui costi restano a carico di chi l’ha esercitata. Il Tribunale ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle sole spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in misura forfetaria, oltre accessori e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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