Nessun obbligo di provvedere sull’istanza di riesame in autotutela del privato (TAR Puglia n. 982 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela decisoria costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa non coercibile in sede giurisdizionale. Sull’istanza del privato diretta a sollecitare il riesame di un provvedimento sfavorevole non sussiste alcun obbligo di provvedere e, conseguentemente, non è esperibile l’azione avverso il silenzio. Ammettere un siffatto obbligo eluderebbe il termine decadenziale di impugnazione e comprimerebbe la riserva di amministrazione. L’art. 2, comma 1, secondo periodo, legge n. 241/1990 opera sul solo procedimento di primo grado, con finalità deflattiva del contenzioso, e non estende il proprio raggio alla potestà di secondo grado. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata non è assimilabile all’interdittiva antimafia, poiché si fonda su una nozione più ampia di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Fatto

Una società operante come istituto di vigilanza privata, insieme al proprio amministratore, impugna il silenzio serbato dalla Prefettura su due istanze di riesame. La prima, del 24 maggio 2024, sollecitava la revisione del decreto di revoca della licenza e l’indicazione delle azioni utili a preservare la continuità aziendale. La seconda, del 25 giugno 2024, conteneva la rinuncia all’estensione territoriale della licenza e la richiesta di soluzioni amministrative alternative alla chiusura.

La società deduce di avere eliminato le criticità poste a base dei provvedimenti prefettizi, attraverso l’interruzione dei rapporti di lavoro ritenuti pregiudizievoli e l’integrazione della formazione delle guardie giurate. Sostiene inoltre che la revoca, pur sostanzialmente assimilabile a una misura interdittiva antimafia, non consentirebbe l’accesso ai rimedi previsti per quella misura. Da qui il ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 31, comma 1, cod. proc. amm. e per la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Il punto di partenza è la qualificazione dell’istanza: il riesame con esiti favorevoli per il destinatario si risolve nell’esercizio di un potere assolutamente discrezionale, che non integra un obbligo legale di provvedere. La conclusione si impone a tutela della certezza e stabilità dei rapporti giuridici: la legittimità del provvedimento è sindacabile in sede giurisdizionale e la mancata impugnazione nel termine produce l’inoppugnabilità.

Ammettere un obbligo di riesame significherebbe aggirare il termine decadenziale di cui agli artt. 29 e 41 cod. proc. amm. Né il dato sopravvenuto muta la configurazione del potere: anche dopo il rigetto giudiziale della domanda di annullamento, il riesame sollecitato dal privato non produce effetti coercitivi. Il Collegio esclude che fuori dall’obbligo di conformarsi al giudicato o a una pronuncia con effetti conformativi residuino spazi per un’autotutela doverosa. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. III, n. 7561 del 2022, secondo cui l’esercizio dell’autotutela è valutazione di merito insindacabile.

Quanto all’assimilazione con l’interdittiva antimafia, il Collegio rileva la diversità della piattaforma probatoria e degli strumenti rimediali. La revoca ex art. 257-quater del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. si collega a una nozione più ampia di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, estesa a qualunque situazione di pregiudizio per i primari interessi coinvolti; l’interdittiva richiede invece il pericolo di infiltrazione mafiosa. Il richiamo è a TAR Campania Salerno, sez. I, n. 99 del 2014.

Il Collegio esamina infine l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, invocato dalla ricorrente a fondamento della doverosità del riesame. La norma persegue una finalità meramente deflattiva: mette il privato in condizione di comprendere subito le ragioni dell’atto sfavorevole, evitando il ricorso alla tutela giurisdizionale. Non estende il proprio ambito alla potestà di provvedere in secondo grado. La Prefettura, già una volta intervenuta in riesame per effetto conformativo di un’ordinanza cautelare, ha quindi legittimamente ritenuto di non pronunciarsi nuovamente. Il Collegio condivide la difesa erariale: rientra nella discrezionalità incoercibile dell’amministrazione la scelta di non tornare su affari già definiti, in ragione dei principi di efficacia, economicità e certezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 e all’art. 97 Cost. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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