SCIA e divieto di prosecuzione (TAR Abruzzo n. 49 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune vieta la prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA e ordina la rimozione delle opere ex art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 è illegittimo per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti di fatto quando si fonda esclusivamente sulla nota del proprietario dell’area che assume l’avvenuto recesso dal contratto di locazione. L’Amministrazione deve verificare autonomamente la perdurante validità ed efficacia del titolo che legittima la disponibilità dell’area, non potendosi risolvere l’accertamento in un pedissequo recepimento delle allegazioni del privato. Ove il contratto risulti ancora pienamente valido, il presupposto della legittima disponibilità dell’area permane e il divieto di prosecuzione difetta del fondamento che lo giustifica.
Il Fatto
Il Comune di Montefino aveva sottoscritto con Infratel Italia S.p.A. una convenzione per agevolare la posa di infrastrutture di rete in fibra ottica finalizzate allo sviluppo della banda ultra larga. La società ricorrente, in qualità di concessionario, individuò un’area di 50 mq per la realizzazione di una stazione radio base e, in data 12.4.2021, stipulò con il proprietario un contratto di locazione della durata di nove anni, tacitamente rinnovabile, con rinuncia del conduttore alla facoltà di diniego della prima rinnovazione ex art. 29 legge n. 392/1978.
Dopo la presentazione della SCIA, il Comune adottò la nota prot. n. 3477 del 18.7.2024, con cui ordinò alla società di sospendere i lavori e di rimuovere quelli già eseguiti, assumendo che il proprietario avesse comunicato il recesso dal contratto e che fossero venuti meno i requisiti per l’esecuzione delle opere. La società impugnò l’atto davanti al TAR, che in fase cautelare sospese l’efficacia del provvedimento invitando l’Amministrazione al riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso e lo accoglie. Il punto centrale è la valutazione compiuta dal Comune ai fini dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990: l’Ente locale ha ritenuto venuti meno i presupposti della SCIA basandosi esclusivamente sulla nota con cui il proprietario avrebbe informato dell’avvenuto recesso dal contratto di locazione.
Tale accertamento si è risolto, per il TAR, in un pedissequo recepimento di quanto erroneamente sostenuto dal controinteressato in ordine alla disponibilità dell’area. L’Amministrazione non ha svolto alcuna verifica autonoma, limitandosi a dare atto dell’allegazione del privato senza riscontrarla. Ne deriva il difetto di istruttoria e l’erroneità dei presupposti di fatto che inficiano il provvedimento.
Il contratto di locazione, sottoscritto il 12.4.2021 e registrato il 14.4.2021, è in realtà ancora pienamente valido ed efficace. La circostanza è emersa dagli stessi carteggi intercorsi con il proprietario e con il Comune e trova conferma nella memoria di costituzione del controinteressato, che ha riconosciuto la validità e l’efficacia del contratto in forza del quale il terreno è nella effettiva disponibilità della società.
Su queste risultanze si era già orientata la fase cautelare, con l’ordinanza che aveva sospeso l’atto per consentirne il riesame. Il Collegio, confermando quella lettura, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1500,00 oltre accessori, compensandole nei confronti del controinteressato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.