Requisito esperienziale e dati ISTAT sulla popolazione nel triennio (Cons. Stato n. 8174 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla legge di gara ai sensi dell’art. 100 d.lgs. n. 36/2023, la prova documentale del concorrente riguarda lo svolgimento del servizio analogo, non il dato numerico della popolazione dell’ente presso cui il servizio è stato reso. La popolazione rilevante va accertata dalla stazione appaltante secondo la normativa di riferimento e, in particolare, mediante i dati ISTAT della popolazione legale calcolata alla fine del penultimo anno precedente, ai sensi dell’art. 156 TUEL. Il riferimento all’“ultimo triennio” contenuto nella clausola della lex specialis individua un periodo unitario di riferimento e non consente di selezionare il singolo anno del triennio in cui il requisito risulti soddisfatto. Il concorrente che, nel triennio considerato, abbia gestito il servizio presso un ente con popolazione inferiore a quella richiesta è legittimamente escluso.
Il Fatto
La società appellante partecipava alla procedura aperta indetta per l’affidamento quinquennale del servizio di tesoreria comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui espletamento era demandato alla Centrale Unica di Committenza di tre Comuni. All’esito della valutazione delle offerte la società risultava prima graduata; la stazione appaltante avviava quindi gli accertamenti sul possesso dei requisiti e, in esito all’istruttoria svolta in contraddittorio, la escludeva con determinazione dirigenziale.
L’esclusione si fondava su due ordini di rilievi: la carenza del requisito di capacità tecnico-professionale, per avere la società dichiarato un servizio svolto presso un Comune la cui popolazione, secondo i dati ISTAT, era inferiore alla soglia di 20.000 abitanti prevista dal disciplinare; e la mancanza dell’abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria per gli enti locali ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 267/2000. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva il ricorso con sentenza n. 839/2024 e la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato premette che il provvedimento impugnato è un atto plurimotivato e che, in presenza di ragioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggerlo, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alle altre. Richiama sul punto Cons. Stato n. 4866 del 2020, n. 2910 del 2017, n. 4297 del 2017 e n. 4045 del 2017.
Individua quindi la questione assorbente nel requisito esperienziale del punto 6.3 del disciplinare, che richiede di avere gestito nell’ultimo triennio almeno un servizio di tesoreria comunale presso un ente con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti. Il Collegio osserva che la prova documentale prevista dalla clausola — certificati dell’ente o contratti completi di fatture quietanzate — attiene all’espletamento del servizio, non al dato numerico della popolazione, che l’amministrazione deve accertare secondo la normativa di riferimento.
Sul piano temporale, la Sezione ritiene che il riferimento al triennio indichi un intervallo unitario: se la legge di gara avesse voluto richiedere un servizio di durata annuale nell’ambito del triennio, avrebbe adottato una formulazione diversa. Corretta è dunque l’individuazione, operata dalla Commissione, dei tre anni solari antecedenti la pubblicazione della gara.
Quanto al valore dei dati ISTAT, la Corte richiama l’art. 156 TUEL, che assume a riferimento la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, e le deliberazioni della Corte dei conti, sezione di controllo per l’Abruzzo, n. 110 del 25 giugno 2018, e sezione siciliana, n. 95/PAR/2016 del 17 maggio 2016. I dati ISTAT costituiscono la popolazione legale e sono il riferimento ufficiale fino alla successiva rilevazione censuaria; l’ISTAT è incaricato del censimento permanente dalla legge n. 205/2017.
Alla luce di tali principi, la declaratoria del concorrente circa il numero di abitanti dell’ente non è vincolante e l’esclusione è legittima, essendo la popolazione del Comune indicato inferiore alla soglia nel periodo rilevante. L’appello è respinto con diversa motivazione rispetto alla sentenza di primo grado, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.